Nuove regole a Bracciano per le attività commerciali di somministrazione di alimenti e bevande e per le aziende che subentrano a esercizi già operanti in fatto di emissioni di fumi e vapori.
D’ora in poi infatti l’unica modalità ammessa è quella che fa ricorso a canna fumaria installata sopra il tetto dell’edificio.
Il Consiglio comunale, nella seduta del 20 marzo scorso, ha armonizzato le norme presenti nel Regolamento Edilizio Comunale e in quello per l’Esercizio di Somministrazione di Alimenti e Bevande.
Sostituito integralmente l’articolo 19 del secondo Regolamento anche in osservanza delle modifiche apportate al DPR 412/1993 dall’articolo 1 bis della legge 90/2013 che prevede espressamente “che gli impianti termici o altri impianti che emettono fumi, vapori o emissioni in atmosfera devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra l’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente e per almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza”.
“Si tratta di – ha detto introducendo in aula la proposta di delibera l’assessore allo Sviluppo Economico Rinaldo Borzetti –un adeguamento necessario alla normativa vigente.
Con le nuove disposizioni inoltre facciamo chiarezza sull’argomento dando regole certe agli operatori commerciali di Bracciano. Ci rendiamo conto che le nuove norme sono abbastanza stringenti anche dal punto di vista del ricorso a tecnici abilitati, ma esse danno attuazione anche a Bracciano alle più moderne tecnologie volte ad una maggiore salvaguardia dell’ambiente urbano”.