Per mesi al centro del dibattitto politico di Trevignano c’è stato il ricorso alla giustizia amministrativa presentato dalla ex candidata sindaca della lista civica “Costruiamo il Domani” Barbara Dominici insieme ad alcuni sostenitori cofirmatari Alberto Tabellini, Antonella Morichelli e Silvia Antenucci. Con questo ricorso si richiedeva l’invalidamento delle elezioni, vinte da Claudia Maciucchi nel giugno scorso, per presunte irregolarità dell’ufficio elettorale comunale. Ebbene, dopo mesi di spasmodica attesa, finalmente il Tar del Lazio si è pronunciato dichiarando, con la sentenza n. 10673 del 27/10/2016, inammissibile il ricorso, condannando i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali sostenute dall’amministrazione comunale.
Ne parliamo con il consigliere di maggioranza avvocato Costantino Del Savio.
Consigliere Del Savio è soddisfatto della decisione del Tar?
Si, sono molto soddisfatto della decisione del Tar Lazio, perché con una pronuncia esemplare, il giudice amministrativo, ha cancellato, in un sol colpo, tutte le illazioni e le bugie, fatte girare ad arte in questo periodo, ristabilendo la verità. Non solo, ma entrando nel merito della questione il Tar ha confermato quanto da noi sostenuto da sempre, ovvero che le contestazioni di controparte erano unicamente delle illazioni prive di ogni fondamento.
Ci può spiegare meglio questo aspetto.
Nel corpo della sentenza il giudice amministrativo afferma più volte che sono “state proposte censure assolutamente generiche”, “prive di sostanza lesiva”, “inidonee a viziare le operazioni elettorali” tanto che il ricorso deve ritenersi “inammissibile per genericità, oltre a non essere sorretto da alcun principio di prova”. In sostanza una sonora bocciatura su tutti i fronti. Il ricorso non aveva alcun fondamento giuridico, e non poteva averlo visto il corretto operato degli uffici comunali. I promotori hanno inscenato una caccia alle streghe lamentato “presunte irregolarità” senza mai fornire la minima prova delle stesse. Chi ha un minimo di conoscenze giuridiche sa che non vi poteva essere bocciatura peggiore di quella che c’è stata. Il Tar, con la propria sentenza ha messo una pietra tombale sull’intera vicenda.
I promotori del ricorso, sostengono che il Tar non è entrato nel merito della questione e stanno valutando la possibilità di appellarsi.
Non esiste peggior sordo di chi non vuol sentire, questo detto popolare mi sembra oltremodo appropriato in questa occasione. Non capisco come si possa affermare che il Tar non sia entrato nel merito della questione quando il Giudice amministrativo afferma “la inammissibilità dei 4 motivi dedotti a sostegno della domanda principale, contenenti, appunto, censure formali e procedimentali prive di sostanza lesiva, se non in via del tutto ipotetica, quindi inidonee a viziare le operazioni elettorali.” Appare evidente che l’organo giudicante ha esaminato nel merito i motivi del ricorso e li ha trovati privi di fondamento. A riprova di ciò il Tar prima di esaminare i motivi del ricorso ha esaminato le questioni pregiudiziali affrontando la questione della propria competenza a decidere nel merito del ricorso e solo dopo aver deciso sulla propria competenza ha esaminato i singoli motivi del ricorso proposto e li ha tutti respinti. Solo se si è in malafede si può affermare il contrario.
Quindi secondo Lei non proporranno il ricorso al Consiglio di Stato?
Sinceramente non conosco le loro intenzioni e non mi interessano, per me la questione è chiusa qui, anche perché in caso di ricorso al Consiglio di Stato correrebbero il rischio di ottenere una pronuncia negativa ancora più pesante di quella già ottenuta.
In che senso?
Il Tar prima di entrare nel merito del ricorso si è pronunciato sulla questione di giurisdizione, ovvero il giudice ha dovuto valutare se il ricorso fosse stato presentato innanzi al giudice competente e nel prendere tale decisione il Tar si è discostato dall’orientamento prevalente della giurisprudenza per cui le questioni “circa la legittimità delle iscrizioni anagrafiche in materia elettorale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, così come sono estranei a tale giurisdizione i ricorsi che investono in via immediata la regolare formazione del corpo elettorale”, ovvero secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza il ricorso presentato dalla lista “Costruiamo il Domani” doveva essere presentato al giudice ordinario e non al giudice amministrativo. Pertanto in caso di ricorso al Consiglio di Stato, il quale difficilmente si discosta dall’orientamento prevalente della Giurisprudenza, rischierebbero di ottenere una sentenza in cui il ricorso viene dichiarato inammissibile perché proposto innanzi al giudice sbagliato, peggiorando, se possibile, il grado di bocciatura già raggiunto, per non parlare poi dell’aggravio di spese a loro carico.
A proposito di spese quale sarà per il comune il costo per la difesa in giudizio?
Ad oggi il legale che ha assunto la difesa del comune non ha ancora presentato la parcella ma sicuramente il comune dovrà affrontare un costo maggiore delle spese di lite che il Tar ha posto a carico dei soccombenti. Sarebbe cosa auspicabile che i promotori del ricorso, si facessero carico interamente delle spese per i compensi del legale incaricato di difendere il Comune da un ricorso “inammissibile per genericità, oltre a non essere sorretto da alcun principio di prova”.