La legge sulla rigenerazione urbana n. 7/2017, titolata “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, approvata dalla Regione Lazio il 18 luglio 2017, si inquadra all’interno delle disposizioni urbanistiche volte a limitare il consumo di suolo.
Focus della legge è, quindi, quello di consegnare ai cittadini una disposizione permanente (non più misure straordinarie e temporali, quali ad esempio il “piano casa”) per la regolamentazione della riqualificazione ed ampliamento degli immobili già esistenti. Mentre i Comuni tornano ad assumere un ruolo centrale nel governo e della riqualificazione del tessuto edilizio esistente.
Ma anche premialità in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico e efficientamento energetico.
Le norme proposte si applicano esclusivamente alle porzioni di territorio urbanizzato, su edifici esistenti e legittimamente realizzati, ovvero su quelli che abbiano ottenuto il titolo edilizio in sanatoria.
Escluse dal campo di applicazione della legge sono:
- le aree sottoposte a vincolo di inedificabilità;
- i parchi regionali ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani;
- le aree agricole ad eccezione delle zone classificate dal PTPR come paesaggio degli insediamenti urbani o paesaggio degli insediamenti in evoluzione. Nelle zone agricole sono comunque consentiti gli interventi di ampliamento del 20% degli edifici residenziali e gli interventi diretti di cui all’articolo 6 della legge finalizzati alla sostituzione edilizia con demolizione e ricostruzione e premialità del 20% senza alcun cambio di destinazione d’uso.
Sin qui parrebbe una legge ben strutturata, con finalità condivisibili e con positive prospettive in termini economici, peraltro basate sull’universalmente riconosciuta positività di un approccio sostenibile e circolare allo sviluppo urbanistico (no a nuovi insediamenti, si ad espansioni – seppur con limitazioni – purché queste vengano inquadrate nel contesto di applicazione della legge).
Però, c’è un però.
Raccogliendo i malumori dei tecnici di zona, che lamentano una certa opacità nel campo di applicazione delle legge all’interno del territorio di Anguillara, ci siamo resi portavoce di questi e siamo andati in Regione Lazio per parlare con la segreteria dell’Assessorato all’Urbanistica (che ringraziamo per la disponibilità) affinché venissero chiariti i dubbi che attanagliano i tecnici di zona.
La scorsa settimana, grazie al Consigliere Gianluca Quadrana, siamo stati ricevuti dallo staff della segreteria dell’Assessore all’Urbanistica della Regione Lazio.
Questi ci hanno fornito dei chiarimenti che qui si rendono pubblici affinché possano tornare utili ai cittadini ed ai tecnici cui gli stessi si rivolgono.
L’art. 2 della L.R. n. 7/2017 norma le modalità con le quali i Comuni potranno individuare gli ambiti territoriali di rigenerazione urbana.
L’art. 3, invece, norma la riqualificazione e il recupero edilizio con premialità in caso di progetti volti al rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per le opere pubbliche e per le cessioni di aree aggiuntive.
Il dubbio maggiore, manifestato dai tecnici di zona, soprattutto in base alle istanze agli stessi rivolte dai cittadini, concerne la individuazione dei riferimenti normativi utili alla definizione di progetti di ampliamento degli immobili esistenti senza l’obbligo di procedere all’abbattimento e alla ricostruzione (la domanda cui maggiormente è necessario fornire risposta è “esiste la possibilità di ampliare gli immobili residenziali?”).
In Assessorato ci chiariscono che ciò è possibile grazie all’art. 5. Questo permette la realizzazione di ampliamenti (previo recepimento della norma da parte del Comune) con l’obbligo di intervenire sull’edificio, che genera l’ampliamento con interventi di miglioramento sismico – se necessari – e di efficientamento energetico.
Gli ampliamenti sono consentiti sino ad un massimo del 20% della volumetria o della superficie utile esistente degli edifici a destinazione residenziale e fino ad un incremento massimo di 70 mq, senza l’obbligo di procedere alla demolizione e ricostruzione.
Ma per poter attuare quanto stabilito in esso, come anticipato, è necessario che il Comune adotti una Deliberazione di Consiglio Comunale, da approvare mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della L.R. 36/1987 (abbiamo chiesto i tempi ipotetici di una simile procedura, ci è stato risposto che occorrono circa 90 gg, compresi i passaggi in Regione che la stessa prevede).
Questo atto consentirebbe al Comune di recepire le disposizioni dettate dalla Legge Regionale sulla rigenerazione urbana, all’interno dello strumento urbanistico generale vigente, con il semplice recepimento delle stesse all’interno delle Norme Tecniche di Attuazione. Un unico passaggio burocratico-amministrativo che metterebbe a sistema le disposizioni normative della Legge Regionale chiarendo definitivamente quali sono le possibilità a disposizione dei cittadini e dei tecnici addetti al settore.
Senza l’atto suddetto, gli ampliamenti senza demolizione e ricostruzione non potranno essere fatti.
Abbiamo, quindi, chiesto se il Comune di Anguillara avesse già preso contatti con l’Assessorato regionale per dar seguito a tale adempimento. Ci è stato risposto di non aver avuto ancora contatti e al contempo ci è stato fatto presente che tali incontri, volti alla collaborazione interistituzionale e alla facilitazione nella predisposizione degli atti, sono auspicabili e agevolati dall’Assessorato onde assicurare tempi certi.
In altre parole, ci è parso di recepire la massima disponibilità da parte dell’Assessorato a collaborare con il Comune di Anguillara nella predisposizione della suddetta Deliberazione, semmai quest’ultimo manifestasse l’intenzione di farlo.
Invitiamo, in conclusione, il Comune di Anguillara a seguire i suggerimenti sopra riportati al fine di consentire, ai cittadini di Anguillara e ai professionisti cui gli stessi si rivolgono, la possibilità di valutare le opportunità offerte dalla Legge sulla rigenerazione urbana.
Per chiudere, evidenziamo che la Legge sulla rigenerazione urbana disciplina anche gli interventi e le premialità in caso di sale cinematografiche e i centri culturali polifunzionali nonché la disciplina per il riordino funzionale degli stabilimenti balneari e per l’adeguamento all’ordinamento di settore delle strutture ricettive all’aria aperta.
Ma di questi altri aspetti, parleremo in un prossimo articolo.
Enrico Stronati
Referente di zona della Rete dei cittadini/e
Riferimenti:
- Legge regionale n.7 del 18 luglio 2017
- Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
Per informazioni: stronati@gmail.com