23 Novembre, 2024
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Auto, moto, bici, monopattini: ecco le vere regole per gli spostamenti nella Fase 2

RIPORTIAMO TRE LINK RELATIVI AL DPCM 26 APRILE E SUE MODIFICHE

DPCM 26 Aprile

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/Dpcm_img_20200426.pdf

FAQ del Governo

http://www.governo.it/it/faq-fasedue

Aggiornamento del DPCM 26 Aprile

https://www.mise.gov.it/images/stories/DM-modifica-elenchi-DPCM-26-04-2020.pdf

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(Il Sole 24Ore)  Obbligo di mascherina, distanziamento anche nell’abitacolo, annunci di più piste ciclabili e liberalizzazione dei micromezzi elettrici. Ecco che cosa c’è di vero

È vero che ora si deve portare la mascherina anche in auto, in moto o in bici? E che si può avere come passeggero solo un convivente? Monopattini e bici elettrici sono davvero il mezzo per superare tutte le difficoltà di mobilità della fase 2 e, ancor più, di quelle successive? Quali sono le sanzioni? Non ci sono norme esplicite e le interpretazioni fioriscono. Cerchiamo di fare chiarezza.

Con l’allentamento del lockdown (Dpcm 26 aprile, in vigore da lunedì 4 maggio, probabilmente fino a domenica 17 maggio), di fatto molte più persone hanno la possibilità di uscire di casa con un giustificato motivo. Ma il Dpcm ha dettato in modo diretto solo regole per chi prende i mezzi pubblici.

Solo che molti, per evitare rischi di contagio e lunghe attese legate alla diminuzione della capienza dei mezzi necessaria per distanziare le persone, usano mezzi privati: auto, moto, bici e gli altri strumenti di micromobilità elettrica che tanto si erano affermati già negli ultimi due anni. Per capire come usare i mezzi privati, occorre fare una specie di collage normativo.

Il Dpcm 26 aprile, all’articolo 3, impone l’uso della mascherina non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico (mezzi pubblici compresi), ma anche in tutte quelle situazioni in cui non si riesce a mantenere la distanza di almeno un metro fra due persone. La norma non prevede esclusioni per i mezzi di trasporto: esenta solo i bambini sotto i sei anni e i soggetti con disabilità «incompatibili con l’uso continuativo della mascherina» e i loro accompagnatori.

Maggiori dettagli sono contenuti nell’allegato 9 al Dpcm, che sostanzialmente indica come mantenere la distanza interpersonale a bordo dei mezzi pubblici: un capitolo riguarda i mezzi pubblici non di linea, cioè taxi e Ncc, che si svolgono con auto e pulmini uguali a quelli usati normalmente dai privati cittadini. Quindi sono indicazioni che, a parte alcuni elementi incompatibili, possono essere tenute come riferimento pratico anche quando ci si muove con mezzi propri.

La parte dell’allegato 9 che si potrebbe ritenere di riferimento anche per chi viaggia con l’auto privata vieta ai passeggeri di sedere su sedili contigui. In altre parole impone di mantenere libero il posto centrale di ciascuna fila di sedili, salvo che su una fila ci sia un solo passeggero. Che può mettersi anche sul sedile centrale, a patto che ci sia almeno un metro di distanza dal conducente o da un altro passeggero seduto avanti o dietro.

Quanto agli spostamenti in bici, l’articolo 1 del Dpcm consente di «svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attivita’ sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.

Come comportarsi 
Mettendo insieme tutto questo con la ragionevolezza che le circostanze impongono, si può affermare che in auto:

 la mascherina va indossata sempre (salvo che nell’abitacolo ci sia solo il guidatore), anche nei rari casi in cui l’abitacolo è tanto spazioso da consentire agli occupanti di stare a più di un metro di distanza, perché può bastare una brusca frenata o sterzata per creare rischi di contagio (provocando avvicinamenti anche se allacciano le cinture, colpi di tosse eccetera);

– è quantomeno consigliabile evitare di sedere su un posto continuo a uno già occupato.

Anche in moto la mascherina è obbligatoria se si viaggia con passeggeri. Ma indossando un casco integrale si crea un’oggettiva impossibilità, per problemi di appannamento: appare ragionevole che non la si indossi, a patto di tenere chiusa la visiera.

In bici (e anche in e-bike, a patto che il motore abbia potenza entro i 250 Watt e si disattivi quando si raggiungono i 25 km/h), niente obbligo di mascherina, ma chi non ha bisogno di essere accompagnato deve pedalare da solo. Il Governo ha però adottato informalmente una linea più permissiva.

Le faq governative sulle bici 

Infatti, almeno nella prima versione pubblicata delle risposte alle domande più frequenti sul Dpcm del 26 aprile, si afferma che si può svolgere attività sportiva o motoria anche insieme a «persone conviventi».

Ragionevolmente si può ritenere che con questa espressione s’intendano non i familiari conviventi (cioè chi figura su uno stesso stato di famiglia perché ha in comune la residenza), ma le persone con le quali ci si trova a vivere sotto lo stesso tetto durante l’emergenza in corso. A prescindere dal luogo di residenza, domicilio o dimora abituale.

In ogni caso, quella delle bici è l’unica fattispecie in cui un testo di fonte governativa utilizza il concetto di «convivente». Si sono lette alcune interpretazioni in cui si parla di possibilità di andare anche in auto senza mascherina se si è conviventi, ma non sembrano avere fondamento.

Inoltre, le faq specificano che la bici si può usare per svolgere attività motoria all’aperto, quindi anche insieme con persone conviventi, purché di mantenga la distanza interpersonale (di un metro, visto che non si tratta di attività sportiva, che parrebbe non essere consentita in bici ma questo punto non pare molto chiaro).

Si può inoltre trasportare la bici in auto per recarsi in un posto scelto per l’attività motoria.

Dalle faq sembrerebbe invece che si debba pedalare da soli qualora l’unico motivo dello spostamento sia legato al raggiungimento del posto di lavoro (e, pare di doversene dedurre) ad altre necessità.

Le sanzioni 
Dato che la faq non hanno un vero valore giuridico, si ritiene che l’unico comportamento sanzionabile sia il mancato uso della mascherina, dove obbligatorio. La sanzione è quella prevista per tutti i Dpcm dellì’emergenza Covid-19: 533 euro (i 400 di base, aumentati di un terzo perché l’infrazione è commessa usando un veicolo).

Resta però possibile ipotizzare il reato di epidemia per chi crea rischi concreti di contagio anche con altri comportamenti.

Micromobilità elettrica (monopattini e simili) 
Per monopattini elettrici e simili, fermo restando che in questa fase dell’emergenza si può uscire di casa solo per necessità e questo vale per tutti, si parla di liberalizzazione dell’uso e creazione di percorsi privilegiati. Misure annunciate per evitare il più possibile la paralisi che si rischia a causa delle limitazioni all’uso dei mezzi pubblici durante questa fase dell’emergenza Covid-19.

Ma al momento sono solo annunci. Nella realtà, si deve fare i conti con le regole normali. Che, peraltro, erano state cambiate a febbraio durante la conversione in legge dell’ultimo decreto milleproroghe, poco prima che l’emergenza scoppiasse. Le novità sono in vigore dal 1° marzo.

Sono dunque equiparati alle bici i monopattini prevalentemente elettrici, con potenza nominale continua massima di 0,50 kW e rispondenti agli altri requisiti e tecnici indicati nel decreto. Gli altri monopattini elettrici, se circolano, rischiano sanzioni da 200 euro e la confisca (con successiva distruzione).

Il guidatore deve avere almeno 14 anni. Deve indossare il casco se minorenne.

Si può circolare solo sulle strade urbane dove è previsto il limite dei 50 km/h (sempreché vi sia consentita anche la circolazione delle bici. Sulle strade extraurbane, si può circolare solo se c’è una pista ciclabile e ci si mantiene al suo interno.

Attenzione: chi ha un mezzo di micromobilità diverso dal monopattino (segway, hoverboard, monowheel) non può circolare qui ma solo negli spazi urbani autorizzati dai sindaci con la segnaletica apposita.

Tornando ai monopattini, il limite di velocità è di 25 km/h, ridotti a 6 km/h nelle aree pedonali.

Obbligo di luci anteriori e posteriori (e, per il conducente, di indossare giubbino o bretelle riflettenti) nelle ore di scarsa illuminazione e di giorno, in particolari condizioni atmosferiche.

Occorre tenersi su unica fila in tutti i casi in cui la condizione della circolazione lo richieda e, comunque, mai essere affiancati in numero superiore a due.

Divieto di trasportare altre persone, oggetti o animali. Divieto di trainare veicoli, condurre animali e farsi trainare da altro veicolo.

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