I pochi bar e ristoranti che in Calabria avevano tirato fuori sedie e tavolini e riaperto gazebo e dehors dovranno fare un passo indietro. Il Tar ha bocciato l’ordinanza con cui dal 30 aprile scorso la governatrice calabrese Jole Santelli ha autorizzato a ripartire con il servizio ai tavoli all’esterno, accogliendo il ricorso del governo, che pochi giorni dopo ha impugnato il provvedimento, seguito a ruota dal Comune di Reggio Calabria.
E i giudici non ci hanno neanche messo molto per arrivare ad una conclusione unanime. La sentenza è giunta a poche ore dall’udienza collegiale di questa mattina ed è una vittoria piena per le tesi dell’Avvocatura dello Stato, che per conto dell’esecutivo contestava la legittimità dell’ordinanza della governatrice calabrese, ne sottolineava l’iter istruttorio “lacunoso e carente” e l’emanazione “senza alcuna previa interlocuzione formale con il governo”.
Tutte ragioni riconosciute dal Tar della Calabria, che ha rispedito al mittente le istanze dei legali della Regione, per i quali toccava alla Corte Costituzionale decidere chi fra Regione e Governo avesse ragione. Tuttavia – ci tengono a specificare i giudici del Tar – la pronuncia non è una valutazione politica, perché “non è compito del giudice amministrativo sostituirsi alle amministrazioni e dunque, stabilire quale contenuto debbano avere, all’esito del bilanciamento tra i molteplici interessi pubblici o privati in gioco, i provvedimenti amministrativi”. Comunque, in punta di diritto, quell’ordinanza la governatrice Santelli non la poteva proprio emanare. Un messaggio che arriva anche a tutti quei presidenti di Regione, che negli ultimi giorni hanno optato per la fuga in avanti rispetto ai decreti ministeriali sulla fase due.
Non si può fare, dicono i giudici. In primo luogo, per una questione tecnica, che riguarda le facoltà di governo e Regioni nella gestione dell’emergenza. “Spetta infatti al presidente del Consiglio dei ministri individuare le misure necessarie a contrastare la diffusione del virus Covid-19, mentre alle Regioni è dato intervenire solo nei limiti delineati dall’art. 3, comma 1 d.l. n. 19 del 2020” che vieta agli amministratori di emettere provvedimenti in deroga alle misure di sicurezza emanate dal governo. Esattamente quanto fatto da Santelli, che ha anticipato di diverse settimane la riapertura del servizio ai tavoli in esterna per bar, ristoranti, agriturismi e pizzerie.
Inoltre, fanno notare i giudici, mesi di epidemia hanno insegnato che il rischio non ha che fare solo con la diffusione del virus e il numero di contagi, ma anche con le misure di contenimento adottate e la dotazione sanitaria deputata a combatterlo. Per questo – si sottolinea in sentenza – si è sempre andato avanti per piccoli passi. Una strategia “coerente con il principio di precauzione, che deve guidare l’operato dei poteri pubblici in un contesto di emergenza sanitaria” scrivono i giudici, ricordando che “ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche”. Insomma, bisogna cercare di evitare di avere problemi piuttosto che correre a risolverli.
Fonte: LaRepubblica.it