Il Consiglio dei ministri ha approvato nella notte il nuovo decreto-legge con il quadro normativo per disciplinare gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.
Per muoversi dentro la regione in cui si vive, a partire dal 18 maggio 2020, non sarà più necessaria l’autocertificazione. Gli sposatamenti saranno liberi – anche se permane il divieto di assembramento – e si potrà far visita anche agli amici oltre che ai congiunti. Per la mobilità extraregionale bisognerà aspettare invece il il 3 giugno, anche se resta la possibilità di spostarsi tra una regione e l’altra (con autocertificazione) per stato di necessità, salute e lavoro. Sempre dal 3 giugno riaprono anche le frontiere. Saranno possibili l’uscita e l’entrata dai confini italiani.
Sul fronte delle riaperture delle attività commerciali, sempre a partire dal 18 maggio può ripartire tutto: bar, ristoranati, parrucchieri, negozi al dettaglio, stabilimenti balneari, palestre, piscine. E si potrà farlo non più in base ai restrittivi (e criticati) parametri di sicurezza fissati dall’Inail ma in base a un protocollo meno “stringente” adottato, dopo una tesa trattativa, da tutti i governatori regionali (10 metri quadrati per ombrellone in spiaggia, distanza tra i clienti di bar e ristoranti ridotta a un metro, ad esempio) e approvato dall’esecutivo. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali comporta la sospensione dell’attività. Sono le novità contenute nel nuovo decreto legge approvato nella notte dal Consiglio dei ministri.
Libertà di movimento (senza autocertificazione) in ogni regione
A partire dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Lo Stato o le Regioni potranno però adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale «relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica».
Spostamenti tra regioni e frontiere riaperte dal 3 giugno
Fino al 2 giugno 2020 restano vietati gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. A decorrere dal 3 giugno c’è l’ok agli spostamenti tra una regione e l’altra. Potranno essere limitati solo con provvedimenti statali, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree».
Tali norme varranno anche per gli spostamenti da e per l’estero, «che potranno essere limitati solo con provvedimenti statali anche in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali». Saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti.
Tutte le attività commerciali possono riaprire dal 18 maggio
Riaprono dal 18 maggio tutte le attività economiche, produttive e sociali (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, parrucchieri, estetisti, piscine , palestre, musei) che «devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali». In assenza di quelli regionali «trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale». Un principio che verrà ribadito anche dal nuovo Dpcm che sarà varato probabilmente nella giornata di sabato 16 maggio e nel quale rientreanno anche le linee guida indicate dalle regioni. Le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali o, «nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni».
Monitoraggio sanitario regionale
Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni «monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale». I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all’Istituto superiore di sanità e al Comitato tecnico-scientifico. In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, «può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale».
Spostamenti vietati per chi è in quarantena
È confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione «o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata». La quarantena precauzionale è applicata con provvedimento dell’autorità sanitaria ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di soggetti positivi al virus COVID-19.
Sanzioni da 400 a 3mila euro
Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina «la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza». Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale (“Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”), le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, «sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Nei casi in cui la violazione «sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa», si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
Per approfondire:
- Patuanelli: le imprese che rispettano i protocolli non devono rispondere dei contagi
- Imprese, negozi, ristoranti: regole incerte ma costi già alti
(Il Sole24Ore)