Si allenta il lockdown, scattano nuove regole. Ci si può spostare liberamente all’interno della propria regione, si possono vedere gli amici, restano vietati gli assembramenti
Si allenta il lockdown, scattano nuove regole a partire dal 18 maggio. Ci si può spostare liberamente all’interno della propria regione, si potranno vedere gli amici, restano vietati gli assembramenti. Ecco dove è obbligatorio usare le mascherine, come comportarsi al parco, come svolgere l’attività sportiva. Ecco cosa cambia dal 18 maggio.
Dove è obbligatorio usare le mascherine?
Per il contenimento della diffusione del coronavirus è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto. E comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
Si possono usare le mascherine autoprodotte?
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.
Ci si può spostare liberamente nella propria regione?
All’interno della propria regione ci si può spostare liberamente. Non servirà più l’autocertificazione. Sono comunque vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Gli spostamenti potranno essere limitati con provvedimenti ad hoc, in specifiche aree del territorio nazionale, per motivi legati ai rischi epidemiologici.
Ci si può spostare liberamente in altre regioni del Paese?
Fino al 3 giugno gli spostamenti tra regioni sono consentiti solo per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza, motivi di salute o rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Solo dal 3 giugno sarà consentito spostarsi liberamente in altre regioni del Paese. Saranno consentiti anche gli spostamenti da e per l’Unione europea, fra gli Stati Schenghen, il Regno Unito, la Repubblica di San Marino e il Principato di Monaco. Gli spostamenti potranno essere limitati da appositi Dpcm, in specifiche aree del territorio nazionale o in specifici Stati, per motivi legati ai rischi epidemiologici.
Posso vedere gli amici?
A partire dal 18 maggio si potranno vedere gli amici, oltre ai parenti, agli affini e ai fidanzati. Restano vietati gli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Posso andare in palestra o in piscina?
Consentite dal 25 maggio 2020 le attività sportive di base e l’attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, o presso altre strutture dove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico. Obbligo di rispetto del distanziamento sociale, evitando assembramenti. Regioni e province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Posso andare a sciare?
No, restano chiusi gli impianti nei comprensori sciistici.
Le persone sottoposte a quarantena possono lasciare la propria abitazione?
Le persone sottoposte a quarantena non possono lasciare la propria abitazione o dimora. Il mancato rispetto della quarantena è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento dell’ammenda da 500 a 5mila euro.
Ho la febbre, posso uscire di casa?
Il Dpcm 17 maggio 2020 prevede che le persone con infezione respiratoria caratterizzata da febbre superiore a 37,5° C devono rimanere a casa e contattare il proprio medico curante.
Riaprono anche i parrucchieri?
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Dal parrucchiere solo con prenotazione, con separazione delle postazioni e mascherina o visiera per l’operatore
Saranno accessibili anche i centri commerciali?
Sì, dal 18 maggio riaprono anche centri commerciali e mercati all’aperto. Porte aperte anche negli esercizi legati alla cura della persona. Previsti ingressi dilazionati e distanza interpersonale di un metro.
Banche e servizi finanziari e assicurativi sono operativi?
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
I parchi sono accessibili? Mio figlio può entrare nell’area giochi?
L’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito, ma condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento e al rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. I minori, accompagnati da familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, possono entrare nelle aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto.
É consentito partecipare ai centri estivi?
A decorrere dal 15 giugno 2020 è consentito l’accesso di bambini e ragazzi in luoghi per attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare protocolli di sicurezza ad hoc predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia. Regioni e province autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Posso svolgere attività sportiva o motoria?
É consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
Si possono svolgere eventi e competizioni sportive?
Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Per consentire la graduale ripresa delle attività sportive, sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse.
Gli atleti possono spostarsi per partecipare a competizioni?
I soli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Comitato italiano paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione a competizioni di livello nazionale e internazionale, possono spostarsi da una regione all’altra, previa convocazione della federazione di appartenenza. Il Comitato Tecnico – Scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, diffondewrà linee guida ad hoc, a cura dell’Ufficio per lo sport della presidenza del Consiglio dei ministri.
Si possono organizzare manifestazioni pubbliche?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore.
Le sale scommesse sono aperte?
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.
Si può andare al cinema o al teatro?
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto restano sospesi fino al 14 giugno 2020. Dal 15 giugno 2020 questi spettacoli sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori. Al massimo sono previsti mille spettatori per spettacoli all’aperto e 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori.
Riaprono sale da ballo e discoteche?
No, restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso, le fiere e i congressi.
Si può andare a messa?
Sì, riprendono le celebrazioni nelle parrocchie, riapre la Basilica di san Pietro. L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative per evitare assembramenti, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi. Indispensabile garantire ai frequentatori il rispetto della distanza di almeno un metro. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni. Previsto l’uso di mascherine, rispetto di distanza, numeri contingentati e controlli a distanza.
Riaprono i musei?
Sì, riaprono al pubblico musei e altri istituti e luoghi della cultura, a condizione che sia garantita una fruizione contingentata, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e dei flussi di visitatori. Indispensabile evitare assembramenti di persone e rispettare la distanza tra i visitatori di almeno un metro.
Riaprono anche scuole e università?
No, sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Sospesa anche la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Sì alla didattica a distanza in scuole e università, con attenzione anche alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è consentito l’utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e
Riprendono le attività delle autoscuole?
A decorrere dal 20 maggio 2020, riprendono i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, secondo le modalità individuate nelle linee guida adottate dal Ministero delle infrastrutture. Obbligatorio il mantenimento del distanziamento sociale.
Riaprono e centri benessere e quelli termali?
No, sono sospese le attività di centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali.
Posso restare al pronto soccorso in sala d’attesa?
Divieto agli accompagnatori dei pazienti di restare nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, a meno che non ci siano diverse indicazioni del personale sanitario incaricato.
Si può fare visita ai ricoverati nelle Rsa?
L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (Rsa), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
Quali sono le regole per le visite ai detenuti?
I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare.
Quali regole è necessario rispettare nei negozi?
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Indispensabile il rispett0 dei protocolli o delle linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Quali sono le regole che bar, pasticcerie e gelaterie devono rispettare?
Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, sia per la ristorazione con asporto, anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade. Obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze.
Negli ospedali o in aeroporto sono aperti i bar?
Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
I servizi di trasporto pubblico delle città con quali regole operano?
É il presidente della Regione a disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali. L’erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Possono essere disposte riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, ai vettori ed agli armatori.
Come devono svolgersi le attività professionali?
Per le attività professionali è raccomandato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza. Da incentivare ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Indispensabile l’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Dove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, devono essere adottati strumenti di protezione individuale. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Come sono esercitate le attività degli stabilimenti balneari?
Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. Indispensabile l’adozione di protocolli o linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro. Devono essere definite dai protocolli: l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno; l’accesso dei fornitori esterni; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti; le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno degli stabilimenti balneari; le spiagge di libero accesso.
Quali regole devono adottare le strutture ricettive?
Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti; le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione; le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni; l’accesso dei fornitori esterni; le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive; lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti; le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all’interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all’aperto di pertinenza.
Quali regole devono rispettare le persone anziane?
Nel Dpcm c’è la raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità o con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità.
Quali sono le sanzioni previste?
Le violazioni al decreto legge 33/2020 sono punite con sanzioni da 400 a 3mila euro. Nel caso di violazione commessa dalle attività economiche, produttive e sociali, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiudura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Il mancato rispetto della quarantena è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con il pagamento dell’ammenda da 500 a 5mila euro.
(Il Sole24Ore)