20 Novembre, 2024
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Multe autovelox, le novità

Novità su autovelox e multe da due sentenze della Cassazione. A spiegare di cosa si tratta e quali temi sono stati toccati dalla Corte è il sito di informazione legale laleggepertutti.it., che cita

le decisioni della Corte su taratura dell’apparecchio e indicazione del cartello di avviso.

Come spiega laleggepertutti.it, gli autovelox, per poter essere utilizzati, devono possedere il certificato di collaudo, che va rilasciato una sola volta all’atto del primo utilizzo, e il certificato di taratura annuale. Questo secondo documento attesta la verifica periodica del corretto funzionamento della macchinetta ed è obbligatorio sia per gli autovelox fissi che per quelli mobili. La Cassazione ha detto in passato che, non essendo onere del cittadino andare a documentarsi per verificare che l’autovelox con cui gli è stata elevata la multa sia stato prima correttamente tarato, è la polizia a dover specificare ciò nel verbale. In pratica, la multa deve indicare la data dell’ultima taratura che, come detto, non deve essere anteriore di oltre un anno.

Le nuove indicazioni della Cassazione sull’autovelox – continua laleggepertutti.it – specificano ora che, rispetto all’obbligo di “taratura” periodica,

non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori.

In pratica, la presenza sul verbale della dicitura che l’apparecchiatura è “debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilità dell’omologazione e della taratura. Il che significa che ben potrebbe essere il contrario. In altri termini, il cittadino ha comunque diritto, in caso di ricorso, a contestare quanto indicato dal verbalizzante nella multa ed esigere che venga prodotto il certificato di taratura in originale o copia conforme. Solo quest’ultimo – e non già la dichiarazione dell’agente – dimostrerà l’effettiva verifica della macchinetta.

Un altro elemento necessario affinché la multa autovelox sia valida, spiega ancora laleggepertutti.it, è la presenza del cartello stradale di avviso. È la cosiddetta ‘presegnalazione del controllo elettronico della velocità’ che deve essere posto a non più di 4 chilometri dall’apparecchio e a una “congrua” distanza minima onde lasciare la possibilità all’automobilista di frenare con dolcezza, senza manovre improvvise. L’apparecchio poi deve essere posizionato in modo visibile e non deve essere artificialmente e maliziosamente nascosto in modo da trarre in inganno i conducenti. In ultimo, il verbale deve essere completo, ossia indicare tutti gli elementi di fatto che hanno generato la contestazione.

Su questi due aspetti, continua il sito di informazione legale, è intervenuto il secondo chiarimento della Cassazione. La Corte ha detto che

 il verbale non deve contenere “un avvertimento puntuale circa le modalità di segnalazione”, perché quello che conta è “l’effettiva esistenza ed idoneità della segnalazione stessa”.

Non è quindi vero, spiega laleggepertutti.it, che il verbale debba contenere tutte le indicazioni affinché l’avvertimento sia puntuale, specifico, determinato con riferimento alla data e al luogo di consumazione, alla distanza ed in riferimento ad uno specifico cartello, perché solo in tal modo si può valutare “l’adeguatezza della segnalazione”. Al contrario, secondo la Cassazione “la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante ‘autovelox’ non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso”. Tanto più dunque non è necessario che il verbale contenga un avvertimento “puntuale” circa le modalità di segnalazione, “venendo in rilievo – ai fini della legittimità della sanzione – l’effettiva esistenza e l’idoneità della segnalazione stessa”.

Del resto, prosegue la Corte, “pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati”. E dunque, riporta infine laleggepertutti.it, “la relativa menzione, contenuta nel verbale costituisce attestazione di un dato direttamente rilevato dagli accertatori senza margini di apprezzamento, potendo l’opponente contestarne la veridicità solo mediante la querela di falso”.

(AdnKronos)

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