26 Dicembre, 2024
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Superbonus 110%, arrivano i primi chiarimenti dalle Entrate. Possono partire i lavori di riqualificazione

Con una serie di indispensabili chiarimenti contenuti nella circolare 24/E di oggi ora possono davvero partire i lavori di riqualificazione

L’Agenzia scopre le carte, sinora tenute gelosamente coperte, e con una serie di indispensabili chiarimenti contenuti nella circolare 24/E di oggi permette davvero che partano i lavori. Non solo: sono stati diffusi anche i provvedimenti con le istruzioni per la sceta dello sconto in fattura o della cessione del credito e quellee per i professionisti fiscali per l’invio della comunicazione alle Entrate.

Immobili d’impresa

Tra i dubbi ora chiariti l’agenzia afferma che «Con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti eprofessioni”, il legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili a icd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali perl’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR)».

Quindi la detrazione spetta anche ai contribuenti persone fisiche che svolgono attività di impresa o arti e professioni ma solo se spese riguardino immobili diversi da: quelli strumentali alle attività di impresa o arti e professioni e quelli che costituiscono l’oggetto della propria attività; i beni patrimoniali appartenenti all’impresa. Attenzione, però: come già si sapeva, questa esclusione riguarda gli interventi realizzati «su unità immobiliari». I condòmini titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni possono infatti fruire del Superbonus per le spese per interventi sulle parti comuni degli edifici in condominio.

Unità immobiliari «unifamiliari» e «indipendenza funzionale»

Per edificio unifamiliare, spiegano le Entrate parafrasando il Dm del Mise di recente emanato , si intende «un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare».

Poi, però, vengono chiariti altri aspetti importanti sulla presenza e possibilità di considerare «funzionalmente autonome» alcune unità immobiliari: una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata, tra l’altro, di un «accesso autonomo dall’esterno», il che presuppone, per le Entrate, che «l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Quindi l’importante è ci sia almeno un accesso così, non che sia l’unico.

«Plurifamiliari» e condominio

Una precisazione importante, che fa capire che queste unità «indipendenti» non debbano necessariamente stare in villette completamente indipendenti ma possano esistere anche in villette a schiera, o in un normale condominio, è data ssempre nella circolasare: «Le “unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessiautonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari”, alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della “indipendenza funzionale” e dell’”accesso autonomodall’esterno”, a nulla rilevando, a tal fine, che l’edificio plurifamiliare di cui taliunità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.Pertanto, l’unità abitativa all’interno di un edificio plurifamiliare dotata diaccesso autonomo fruisce del Superbonus autonomamente, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (per esempio il tetto).

Inoltre, viene precisato che il condominio esiste anche senza «costituzione» ufficiale e, per beneficiare del Superbonus sulle parti comuni, i condomìni che, non avendone l’obbligo, non abbiano nominato un amministratore non sono tenuti a richiedere il codice fiscale. In tali casi, ai fini della fruizione del beneficio, può essere utilizzato il codice fiscale del condomino che ha effettuato i connessi adempimenti. Il contribuente è comunque tenuto a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio.

Interventi «trainati» fuori tempo

La norlma prevede, dicono le Entrate, che le spese sostenute per gli interventi trainanti
devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione,
mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di
vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data
di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Quimdi, se ilcontribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (come il “cappotto termico”) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al Superbonus, non potrà beneficiare del 110% neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impiantifotovoltaici (interventi trainati) anche se i relativi pagamenti siano effettuati dopo il 1° luglio 2020.

(Il Sole24Ore)

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