29 Dicembre, 2024
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Covid, non basta essere over 55 per l’esenzione dal lavoro.

Cosa prevede la nuova circolare

Una circolare dei ministeri del Lavoro e della Salute stabilisce che «la maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità (ovvero alla coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di maggiore rischio». In pratica non basta aver superato i 55 anni per sentirsi a rischio e chiedere di essere esentati da alcune attività

Il Covid-19 porta con sé anche un’altra emergenza sul fronte della riapertura delle scuole: quella dei «lavoratori fragili». Centinaia di insegnanti avrebbero già chiesto di non tornare in cattedra in quanto più esposti al contagio. Con necessità di nomina di un supplente. Si tratta di prof con più di 55 anni magari con problemi di asma e allergie, o con malattie croniche, o con cicli di chemioterapia in corso. È stata la direttrice dell’Ufficio scolastico del Veneto Carmela Palumbo a rilevare centinaia di lettere ai presidi da parte di docenti che chiedono di poter essere esonerati dal servizio.

Non basta essere over 55 per essere esentati dal servizio

La circolare odierna dei ministeri del Lavoro e della Salute ha chiarito però che non c’è automatismo tra l’età del lavoratore e l’eventuale condizione di fragilità rispetto al Covid. Il solo parametro dell’età non costituisce elemento sufficiente. «La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione va intesa congiuntamente alla presenza di comorbilità»(ovvero alla coesistenza di più patologie) che possono integrare una condizione di maggiore rischio», specifica la circolare. In pratica non basta aver superato i 55 anni per sentirsi a rischio e chiedere di essere esentati da alcune attività, ma va chiesta al datore di lavoro «l’attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria in ragione dell’esposizione al rischio Covid in presenza di patologie con scarso compenso clinico» (come ad esempio le malattie cardiovascolari, respiratorie, metaboliche).

Nessun automatismo tra età e condizione di fragilità

Nella circolare si rileva che i dati più consolidati hanno messo in luce una serie di aspetti: il rischio di contagio da Sars-Cov non è significativamente differente nelle differenti fasce di età lavorativa; il 96,1% dei soggetti deceduti presenta una o più comorbilità e precisamente il 13,9% presentava una patologia, il 20,4% due patologie, il 61,8% ne presentava tre o più; le patologie più frequenti erano rappresentate da malattie cronico degenerative a carico degli apparati cardiovascolare, respiratorio, renane e da malattie dismetaboliche; l’andamento crescente dell’incidenza della mortalità all’aumentare dell’età è correlabile alla prevalenza maggiore di queste patologie nelle fasce più elevate dell’età lavorativa; in aggiunta a queste patologie, ne sono state riscontrate altre a carico del sistema immunitario e oncologiche non necessariamente correlabili all’aumentare dell’età. Ecco perchè, secondo la circolare, il concetto di fragilità «va individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto». «Non è dunque rilevabile – si legge in un altro passaggio – alcun automatismo tra le caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e la eventuale condizione di fragilità».

Spetta al medico appurare, tramite visita, appurare la condizione di fragilità. Come previsto dalle leggi sulla sicurezza del lavoro, alcuni datori devono avere la figura del medico competente, che deve occuparsi dei dipendenti. Non tutte le scuole lo hanno. E dove non c’è, il datore può indirizzare il lavoratore all’Inail. Oppure la circolare introduce altre due possibilità: ci si può infatti rivolgere anche «alle aziende sanitarie locali o ai dipartimenti di medicinale legale e di medicina del lavoro delle università». Valutate le mansioni del lavoratore il medico esprimerà un «giudizio di idoneità». Ma l’esenzione dal lavoro non sarà ad ogni modo automatica. Al medico spetta infatti il compito di fornire «in via prioritaria l’indicazione per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio Covid». Il giudizio di «non idoneità temporanea», con relativo esonero dal lavoro, è limitato ai casi «che non consentano soluzioni alternative». Ad ogni modo «resta ferma la necessità di «ripetere periodicamente la visita, anche alla luce dell’andamento epidemiologico e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche in termini di prevenzione, diagnosi e cura».

(Il Sole24Ore)

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