28 Dicembre, 2024
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Coprifuoco in Lombardia, firmate le ordinanze

Stop agli spostamenti tra le 23 e le 5 da giovedì 22 ottobre,

didattica a distanza alle superiori

 

Consentito muoversi solo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e d’urgenza. Autocertificazioni per gli spostamenti. Multe fino a 3 mila euro. Chiusure dei centri commerciali nel fine settimana. Sì agli allenamenti per gli sport di contatto dilettantistici. Oggi contatti record: 4.125 nuovi

 

Coprifuoco dalle 23 alle 5 a partire da giovedì 22 ottobre, consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute, in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza e autodichiarazione per certificare gli spostamenti. Sono le misure contenute nell’ordinanza emanata oggi in Lombardia e firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana valida fino al 13 novembre 2020. C’è una seconda ordinanza, firmata in serata, che riguarda la didattica a distanza per le scuole superiori, le chiusure dei centri commerciali nei fine settimana, le regole per lo sport. E arrivano nel giorno dei contagi record in Lombardia con 4.125 nuovi positivi nelle ultime 24 ore.

“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID – 19 – si legge nell’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza e dal presidente della Regione, Attilio Fontana -,

su tutto il territorio della Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza. La sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento incombe sull’interessato. Tale onere potrà essere assolto, producendo un’autodichiarazione”.

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“Le disposizioni della presente ordinanza – prosegue – producono i loro effetti dalla data del 22 ottobre 2020 e sono efficaci fino all’adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, fino al 13 novembre 2020. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n.19/2020”, con multe fino a 3.000 euro.

La seconda ordinanza che entra in vigore sempre domani giovedì 22 ottobre dispone ulteriori misure restrittive e porta la firma del governatore Attilio Fontana d’intesa con i sindaci:

di Bergamo Giorgio Gori; di Brescia, Emilio Del Bono; di Como Mario Landriscina;  di Cremona Gianluca Galimberti; di Lodi Sara Casanova; di Lecco Mauro Gattinoni; di Mantova Mattia Palazzi; di Milano Giuseppe Sala; di Monza Dario Allevi; di Pavia Fabrizio Fracassi; di Varese Davide Galimberti; di Sondrio Marco Scaramellini, con il presidente di Anci Lombardia, Mauro Guerra e con il presidente di Unione Provincie Lombarde Vittorio Poma.
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare, dal 26 ottobre, il pieno svolgimento della didattica a distanza per le lezioni, qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti è raccomandato di realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza. Le attività di laboratorio possono continuare ad essere svolte in presenza. Si raccomanda che i dirigenti degli istituti scolastici organizzino e differenzino gli ingressi a scuola; a tal fine gli Uffici di ambito territoriale (UAT), in raccordo con gli Uffici scolastici regionali (USR), assicurano lo stretto coordinamento con le Agenzie del TPL ed i sindaci degli ambiti di riferimento.

 

Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all’interno dei centri commerciali, disposizione che non si applica alla vendita di generi alimentari, nonché alle farmacie e parafarmacie e altre categorie merceologiche.

È obbligatorio sia per gli esercizi commerciali al dettaglio che per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti. Tali esercizi devono adottare regole di accesso, in base alle caratteristiche dei locali, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti. In particolare, le medie e grandi strutture di vendita devono garantire quanto previsto al periodo precedente, dando priorità, ove possibile, a modalità (app, internet etc.) di prenotazione dell’accesso all’esercizio.
Le attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sia su area pubblica che su area privata (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi, bar mobili) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 23, con consumo al tavolo, e con un massimo per tavolo di sei persone (in tale numero non sono computati conviventi e congiunti), e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Con la chiusura dei pubblici esercizi all’ora stabilita deve cessare ogni somministrazione agli avventori presenti ed effettuarsi lo sgombero del locale. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 23, la ristorazione con asporto o con modalità drive-through, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Sono chiusi dalle 18 alle 5 i distributori automatici cosiddetti ‘h24′ che distribuiscono bevande e alimenti confezionati, con affaccio sulla pubblica via; tale misura non si applica ai distributori automatici di latte, suoi derivati e acqua. I divieti di cui ai precedenti punti non si applicano agli agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti sulla rete autostradale, sulle tangenziali e negli aeroporti. E’ vietata dalle 18 alle 5 la consumazione di alimenti e bevande su aree aperte al pubblico. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico. I sindaci possono adottare ulteriori misure restrittive, anche in relazione al divieto assoluto di assembramento, e devono assicurare massima collaborazione ai fini del controllo sul rispetto delle presenti misure.

E’ vietato lo svolgimento delle fiere di comunità e delle sagre svolte su area pubblica.
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di contatto individuati con provvedimento del Ministro dello Sport del 13 ottobre 2020 e svolti dalle associazioni e società dilettantistiche.

Tutte le società ed associazioni dilettantistiche degli sport di contatto possono svolgere in forma individuale gli allenamenti e la preparazione atletica, a condizione che vi sia assoluta garanzia che, a cura delle stesse società ed associazioni, siano osservate le misure di prevenzione dal contagio, ivi compreso il rispetto continuativo delle distanze interpersonali di almeno due metri.

(La Repubblica)

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