22 Novembre, 2024
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IMU, scadenza saldo confermata al 16 dicembre

L’IMU dovuta dal cittadino nei casi previsti (seconde case, prime case di lusso, etc.) non ha subito, a causa del Covid, nessuna proroga né deroga, come invece è avvenuto per determinate attività commerciali e imprese.

Una deroga è invece stata concessa ai comuni, con una legge entrata in vigore da pochi giorni (il 4 dicembre, vedi nota 1) che ha prorogato al 31 gennaio 2021 la data entro la quale i comuni devono pubblicare sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze (https://www1.finanze.gov.it/finanze2/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC_newDF/sceltaregione.htm) le delibere con le aliquote IMU per il 2020 da utilizzare per il calcolo della rata di saldo, a conguaglio del dovuto per l’intero anno.

Nonostante questa proroga però la legge precisa che la scadenza per il pagamento del saldo 2020 rimane fissata al 16 dicembre 2020, puntualizzando anche che l’eventuale differenza positiva che dovesse scaturire dall’applicazione delle aliquote pubblicate successivamente (entro appunto gennaio 2021) potrà essere pagata senza sanzioni né interessi entro il 28 febbraio 2021. Se la differenza è negativa scatterà un rimborso.
Ne deriva, ma la legge lo dice esplicitamente, che il pagamento di dicembre va effettuato con le aliquote dell’ultima delibera pubblicata sul sito, che potrebbe essere quella del 2020 o quella dell’anno scorso con le aliquote già utilizzate per l’acconto di giugno.

Considerando che la scadenza spostata cadeva al 16 novembre, ci auguriamo – e così effettivamente risulterebbe – che la maggior parte dei comuni abbia già provveduto a pubblicare le aliquote 2020, e che l’eventuale “secondo conguaglio” di febbraio riguardi pochi casi. Tuttavia sorge veramente spontanea – e ingenua – una domanda: non era più semplice spostare direttamente la scadenza del saldo al 28 febbraio 2021? Certo lo sarebbe stato per il contribuente. Ma non per i comuni che evidentemente, a fronte di propri ritardi, non devono subire eccessivi danni.

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