Ecco tutte le deroghe al blocco degli spostamenti previsto dalle misure antiCovid.
E anche i dog sitting possono lavorare in zona rossa. Pubblicate le faq sul sito del governo
Se avete comprato o affittato una seconda casa in un’altra regione dopo il 14 gennaio scordatevelo: non potrete andarci fin quando non cadrà il divieto di spostamento ( al momento il 15 febbraio). Se invece l’avete a disposizione, come casa familiare, da prima e, ad esempio, avete deciso di trasferirvi lì per le vacanze di Natale, potete muovervi per andare al lavoro e tornarvi. Il senso della deroga concessa da Palazzo Chigi, insomma, non è quello di un liberi tutti per andare in vacanza in queste settimane di forti restrizioni ma solo di concedere il “ritorno” alla propria abitazione previsto dalla norma.
Seconde case ma non solo. Nelle faq pubblicate ieri sera sul sito del governo a corredo del Dpcm 14 gennaio ci sono diverse novità e deroghe allo stop agli spostamenti: per andare a ricongiungersi con il partner che lavora in un’altra ma anche per fare sport, in bicicletta o di corsa, per partecipare al funerale di un parente entro il secondo grado. E, anche in zona rossa, potrà uscire di casa chi svolge l’attività di dog sitter in quanto ritenuta un lavoro assimilabile a quello di colf. E in zona arancione o rossa si potrà andare nel comune più vicino a fare la spesa anche solo per convenienza economica. Ma vediamo nel dettaglio i chiarimenti alle misure.
Seconde case, solo ritorno
“E’ possibile raggiungere le seconde case, anche in un’altra Regione o Provincia autonoma (e anche da o verso le zone “arancione” o “rossa”), ma solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi in quell’immobile prima dell’entrata in vigore del decreto-legge del 14 gennaio”. Così recita la risposta di Palazzo Chigi ad una delle domande più frequenti. Cosa significa “aver avuto titolo”?. Essere il proprietario o il titolare di un contratto di affitto non breve ( più di 30 giorni), certamente. Ma la deroga è estesa anche a tutto il nucleo familiare che in quella casa convive durante le vacanze. Dunque, ad esempio, se una famiglia abitualmente va a passare le vacanze in una casa insieme ai nonni che di quella casa sono i proprietari, è concesso. Se invece si intende andare in un’abitazione di altri familiari con i quali non si convive durante le vacanze no.
Nelle faq si spiega che si tratta di una possibilità limitata al “rientro”. Non sarà necessario, ovviamente, muoversi con i documenti in tasca, basterà l’autocertificazione come sempre ma in caso di controlli successivi bisognerà essere in grado di dimostrare di avere titolo a tornare in quella casa esibendo un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata.
Sport, in bici o di corsa in un altro comune
Anche lo sport dà titolo ad attraversare i confini regionali o comunali in qualsiasi zona, ad esempio se si va in bicicletta o di corsa, ma occorrerà sempre tornare da dove si è partiti.
“Nell’area rossa – si legge nelle faq – è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5 alle 22, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri”. Ma è possibile “nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza”. E a proposito di bicicletta, il suo uso è consentito in zona rossa anche “per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità”.
Limiti invece per l’attività motoria in zona rossa: “passeggiate solo nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro”. Regole analoghe valgono per l’attività motoria senza bicicletta, che può essere svolta individualmente e vicino casa, ma con la mascherina. L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito “a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento e comunque in prossimità della propria abitazione”.
Funerali anche fuori regione, ma solo per parenti stretti
Si agli spostamenti tra regioni di diverso colore per i funerali dei parenti. “La partecipazione a funerali di parenti stretti (per tali potendosi ragionevolmente ritenere almeno quelli fino entro il secondo grado) o di unico parente rimasto – si legge nelle Faq – sempre nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e sicurezza, costituisce causa di necessità per spostamenti, anche tra aree territoriali a diverso rischio e con discipline differenziate per il contrasto e il contenimento dell’emergenza da Covid-19”.
Sì agli accompagnatori per muoversi
Non avete un mezzo a disposizione o non avete la patente e dovete spostarvi per uno dei casi consentiti? Potete farvi accompagnare da una persona, meglio se un familiare.
“Se una persona è giustificata a spostarsi tra regioni di diverso colore ma non ha la macchina o la patente, o non sia autosufficiente o abbia un altro impedimento, può farsi accompagnare da un familiare (preferibilmente convivente) o da una persona incaricata del trasporto, da e verso la propria abitazione, anche tenuto conto dell’esigenza di limitare quanto più possibile l’utilizzo di mezzi pubblici. Nel caso in cui l’accompagnatore e l’accompagnato non siano conviventi devono indossare entrambi la mascherina. Nel rispetto di tali condizioni, anche lo spostamento dell’accompagnatore è giustificato”.
Atto dal notaio o visita a una casa da acquistare
Non si fermano le compravendite o gli affitti delle case. Se avete già fissato un atto da un notaio in un altro comune o regione potete tranquillamente spostarvi, è ritenuta una necessità. Così come potrete mantenere l’appuntamento per visionare altrove un immobile che intendete acquistare o affittare.
Zona rossa, sì a dog sitter, no alle visite in carcere
Se il vostro lavoro è badare agli animali degli altri, cani o gatti che siano, potete continuare a farlo e uscire da casa per recarvi al lavoro. “L’attività di dog sitting è consentita perché si tratta di attività lavorativa assimilabile a quella di collaborazione domestica”.
In area rossa, gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere sono sempre vietati, non potendo ritenere che tali spostamenti siano giustificati da ragioni di necessità o da motivi di salute. In tali casi i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza” mediante “apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario”. Visite invece consentite in zona gialla o arancione.
Caccia e pesca vietate in zona rossa
“L’attività venatoria o la pesca dilettantistica o sportiva sono consentite ovunque all’interno dell’area gialla; consentite in area arancione solo nell’ambito del proprio Comune; vietate in area rossa”.
Sport all’aperto nei circoli solo in zona gialla
“È consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, dell’area gialla, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli”. Circoli chiusi invece nelle altre zone dove è consentito allenarsi sempre e solo in forma individuale in spazi all’aperto. Restano vietati ovviamente tutti gli sport di contatto e di squadra.
Sì al supermercato in altro comune se più conveniente
E a chi abita in zona arancione o rossa è consentito spostarsi nel Comune più vicino per fare la spesa non solo se in quello da cui si proviene non sono disponibili determinati prodotti ma anche se si va in un supermercato economicamente più conveniente.
(La Repubblica)