La Conferenza Stato-regioni ha rinviato a data da destinarsi la deliberazione sullo schema di decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, recante l’adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica. Il dilemma resta, deludere gli operatori del settore agro-zootecnico o rischiare l’ennesima procedura di infrazione dall’esecutivo UE?
La fauna selvatica rappresenta un patrimonio inestimabile per l’Italia, ma la gestione delle popolazioni animali è una questione complessa che richiede di trovare un equilibrio tra le esigenze della conservazione delle specie e quelle della gestione del territorio.
Il controllo e il contenimento della fauna selvatica in Italia trovano il proprio riferimento normativo nella L. n. 157 del 1992, e successive modifiche. Tra le più recenti modificazioni è indispensabile sottolineare quelle apportate dalla Legge di Bilancio 2023 (art. 1, commi 447-449, L. n. 197/2022), in vigore dallo scorso 14 aprile, che hanno interamente sostituito l’art. 19 (Controllo della fauna selvatica) e che ha aggiunto l’art. 19-ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica).
Nel dettaglio, l’art. 1, comma 447, della Legge di Bilancio, concede alle regioni la facoltà di provvedere al controllo e, se necessario, autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, come aree protette e nei periodi dell’anno in cui la caccia è vietata.
Tuttavia, l’applicazione della normativa (anche prima della legge di bilancio 2023) è spesso stata oggetto di critiche e polemiche, soprattutto per quanto riguarda la gestione delle popolazioni di alcune specie, come il cinghiale ed il lupo.
Il cinghiale, ad esempio, è diventato un problema per alcune regioni italiane, soprattutto per i danni causati alle colture agricole e per i rischi per la sicurezza stradale. La gestione della popolazione di cinghiali è complessa, soprattutto per la difficoltà di definire il numero di esemplari presenti sul territorio e per la necessità di conciliare le esigenze di conservazione della specie con quelle degli agricoltori.
Relativamente alle specie cacciabili, come il cinghiale appunto, le novità introdotte dal nuovo comma 2 dell’art. 19 in estrema sintesi sono che anche le province autonome di Trento e Bolzano predispongono i piani di controllo e che il controllo della fauna selvatica è ammesso anche:
- per la tutela della biodiversità, della pubblica incolumità e della sicurezza stradale;
- nelle aree protette e in quelle urbane;
- nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto.
Anche la gestione della popolazione di lupi (specie particolarmente protetta e quindi non cacciabile) è oggetto di critiche. Infatti, se da una parte la presenza del lupo in territori da cui è stato assente per decenni è un grande successo in termini di conservazione della specie, dall’altra la sua gestione richiede un articolato confronto con chi svolge attività zootecniche in diverse aree del paese. La normativa italiana invero prevede il prelievo di lupi solo in casi di pericolo per l’uomo o per il bestiame, anche se sono molti gli allevatori che lamentano la mancanza di strumenti efficaci per prevenire gli attacchi dei lupi. Per analizzare in modo più approfondito la complessità della relazione tra lupo e zootecnia, segnaliamo lo studio di ISPRA sulla Stima dell’impatto del lupo sulle attività zootecniche in Italia.
In generale, la gestione della fauna selvatica rappresenta una sfida complessa, che richiede la collaborazione tra le autorità locali, gli esperti, gli agricoltori, gli allevatori e i cittadini. È necessario trovare un equilibrio tra le esigenze della conservazione delle specie e quelle della gestione e tutela del territorio, promuovendo la ricerca scientifica e l’adozione di soluzioni innovative per prevenire i danni e promuovere una coesistenza pacifica tra l’uomo e la natura.
Il legislatore nazionale ha cercato in molte occasioni, di allineare la normativa Italiana in materia, agli obiettivi europei, talvolta con risultati insoddisfacenti, nello specifico, per quanto riguarda il recepimento di due fondamentali direttive:
- La “Direttiva Habitat” 1992 (Direttiva 92/43/CEE) è stata recepita in Italia con il DPR 8 settembre 1997 n. 357, che stabilisce le misure per la conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche. La normativa italiana definisce le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone a speciale conservazione (ZSC), che sono le aree designate per la protezione di habitat e specie particolarmente importanti. Tuttavia, la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della direttiva in relazione alla protezione delle specie e degli habitat naturali. La procedura riguarda in particolare il mancato completamento della rete di aree protette, la mancata adozione di piani di gestione per le ZSC e la mancata protezione delle specie in pericolo.
- La “Direttiva Uccelli” 2009 (Direttiva 2009/147/CE), questa è stata recepita in Italia con la L. n. 157 del 1992. Tuttavia, la Commissione Europea ha avviato una procedura d’infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della direttiva in relazione alla protezione delle specie di uccelli migratori.
Ancora, nel febbraio scorso, la Direzione generale Ambiente della Commissione europea inviava al Governo italiano richiesta di chiarimenti in merito all’adempimento da parte dell’Italia agli obblighi derivanti proprio dalle Direttive “Habitat” e “Uccelli” in relazione alla Legge di Bilancio chiedendo all’esecutivo italiano:
- «In che modo le disposizioni della Legge di Bilancio garantiscano il rispetto, all’interno delle zone Natura 2000, degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all’art. 6 della Direttiva Habitate all’art. 4 della Direttiva Uccelli? In particolare, in che modo la Legge di Bilancio garantisce che nelle aree Natura 2000 non si pratichi l’abbattimento o la cattura delle specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizioni con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l’integrità degli stessi siti in violazione dell’art. 6.2 e 6.3 della Direttiva Habitat;
- In che modo le disposizioni della Legge di Bilancio garantiscono il rispetto del divieto di uccidere o catturare o disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici, stabilito dall’art. 5 della Direttiva Uccelli, e del divieto di uccidere o catturare o perturbare deliberatamente animali selvatici stabilito dall’art. 12 della Direttiva Habitat;
- Per le specie di uccelli cacciabili, in che modo le autorità italiane intendono assicurare il rispetto delle condizioni elencate all’art. 7 comma quarto della Direttiva Uccelli»
Proprio a tal riguardo, l’On. Bonelli (Alleanza verdi e sinistra) alla seduta n. 94 del 28 aprile 2023 ha chiesto al Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, se e come il Governo abbia risposto alla richiesta di chiarimenti della Commissione europea, in particolare con riguardo agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 447 e 448 dell’art. 1 della Legge di Bilancio, e se il Ministro interrogato non intenda sospendere l’iter di approvazione dello schema di decreto recante l’adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica al fine di evitare l’apertura di una nuova ed ulteriore procedura d’infrazione da parte dell’Unione europea per violazione del diritto comunitario in materia di protezione della fauna selvatica da parte dell’Italia.
Il rinvio della deliberazione sullo schema di decreto, recante l’adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, è di per sé un indicatore del fatto che siamo ancora lontani non tanto da un’intesa politica quanto da una soluzione eticamente condivisibile in materia.
Anche l’esecutivo sembra dubbioso. Sia dal testo dalla Legge di Bilancio, che dallo schema di decreto, si nota infatti la tendenza a marginalizzare il lavoro dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per demandare maggiormente la questione del contenimento delle specie selvatiche a cacciatori e agricoltori. La preoccupazione è che il parere degli scienziati non possa più intervenire per, ad esempio, salvare una specie protetta dall’abbattimento come capitato nel caso dell’orsa Jj4. «Questa norma è il prezzo pagato per l’alleanza elettorale tra i partiti di governo e i cacciatori» si esprimono così i deputati Angelo Bonelli ed Eleonora Evi. È pacifico che questa proposta sollevi forti dubbi soprattutto nel gruppo Alleanza Verdi Sinistra.
Sono, infatti, molteplici i rischi dell’incrementare il ruolo di cacciatori, agricoltori proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani, nella gestione ed il contenimento della fauna selvatica.
In primo luogo, i cacciatori e gli agricoltori possono avere interessi conflittuali con la conservazione della fauna selvatica. I cacciatori, ad esempio, potrebbero agire a scapito della biodiversità, per il semplice fatto che in qualche modo gli è concesso. Gli agricoltori e i cacciatori, invece, potrebbero avvertire la fauna selvatica come una minaccia ai loro raccolti o al bestiame e potrebbero essere propensi ad eliminarli senza rispettare i principi della conservazione.
In secondo luogo, le persone autorizzate al contenimento potrebbero non avere la formazione e le competenze necessarie per gestire in modo appropriato gli abbattimenti. Mentre l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) ha una vasta esperienza nella gestione della fauna selvatica e dispone di personale specializzato e addestrato per affrontare situazioni complesse.
Inoltre, una buona gestione della fauna selvatica richiede una conoscenza approfondita della biologia e dell’ecologia delle specie, così come delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano la gestione e la conservazione. L’ISPRA è infatti il principale istituto di ricerca a livello nazionale per la conservazione della fauna selvatica, e dispone delle risorse e delle competenze necessarie per garantire una gestione efficace e sostenibile della fauna selvatica. Da ultimo, ma non per importanza, l’istituto si avvale di un approccio basato sulla scienza e sui dati, che garantisce una gestione basata sulle evidenze scientifiche e non su opinioni personali o interessi di parte. Ciò garantisce che le decisioni di gestione siano basate su criteri oggettivi e che la fauna selvatica sia effettivamente preservata.
Parametro fondamentale per ogni processo decisionale (e legislativo) è dunque che sia basato sulla trasparenza, l’equità e sulla legittimità etica delle scelte intraprese. Inoltre, le decisioni devono essere rivedibili in base a nuove evidenze o a mutate esigenze, e devono essere praticabili sia a livello individuale che da parte delle istituzioni.
È importante, nel caso in discussione, riconoscere la complessità dei problemi e adottare una visione sistemica che integri tutte le variabili nelle diverse dimensioni e nelle diverse fasi temporali che influenzano le conseguenze effettive delle decisioni assunte. Sul punto si è così espresso il Comitato Bioetico per la Veterinaria e l’Agroalimentare (CBV-A) con un documento, per l’analisi e la gestione delle criticità nella coesistenza tra essere umani animali domestici e fauna selvatica, presentato alla Camera nell’anno corrente.
In conclusione, per garantire una gestione equilibrata della coesistenza tra esseri umani, e fauna selvatica, è importante promuovere il dialogo e la collaborazione tra le parti interessate, come le autorità locali, le associazioni ambientaliste e animaliste, gli agricoltori e allevatori, in quanto, solo attraverso una gestione responsabile equilibrata e condivisa del territorio e delle specie animali presenti si può garantire una coesistenza pacifica e sostenibile nel tempo. (fonte Ruminantia)