22 Novembre, 2024
spot_imgspot_img

Ecco cosa cambierà con l’entrata in vigore della Tarip a Ladispoli

Riceviamo e pubblichiamo – “Nonostante la crisi economica, l’aumento delle materie prime e l’impennata dei costi dei servizi, a Ladispoli la TARI non è stata aumentata. Anzi, negli ultimi anni la tassa sulla nettezza urbana è stata ridotta dell’11%, a fronte di un servizio particolarmente efficiente. L’amministrazione comunale intende proseguire il percorso avviato per non gravare sulle tasche delle famiglie di Ladispoli in un momento economico molto difficile. Ricordando oltretutto l’adeguamento contrattuale, previsto dall’Istat ,che abbiamo dovuto applicare con l’azienda appaltatrice del servizio”.

A parlare è l’assessore all’igiene ed ambiente, Marco Pierini, che ha spiegato le importanti novità che caratterizzeranno il 2023, anno in cui a Ladispoli entra in vigore la tariffazione puntuale (TARIP) per i rifiuti prodotti dalle utenze.
“L’art.1, commi 667 – 668 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147, e i successivi provvedimenti nazionali e regionali attuativi hanno imposto ai Comuni sistemi di misurazione e gestione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico al fine di attuare un modello di tariffa commisurata al servizio reso e premiante per le utenze virtuose. Tale gestione è disciplinata dal Regolamento per l’applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29/12/2022, e successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 04/05/2023 di approvazione delle tariffe per l’applicazione della tassa su rifiuti per l’anno 2023. Questo particolare sistema di gestione è volto a garantire una diminuzione del rifiuto e ad assicurare ai propri utenti una tariffa commisurata al principio ”chi inquina paga”. Si tratta di una tariffa più equa e proporzionata della TARI, e di una misura orientata a una maggiore equità, che responsabilizza i cittadini e permette di raggiungere risultati ambientali significativi in termini di raccolta differenziata, di riduzione della produzione di rifiuti e di aumento del tasso di riciclo. L’importo da pagare infatti sarà calcolato non più solo in base alla superficie dell’immobile, alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche) e al numero di componenti della famiglia (per le utenze domestiche), ma terrà conto anche della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito dalla singola utenza”.
La tariffa è composta dalle seguenti componenti:
  • Quota Fissa (canone base di servizio): la quota fissa DOMESTICA per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di contribuenti e alla superficie; la quota fissa per le utenze NON DOMESTICHE è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza;
  • Quota Variabile di base (canone di attivazione del servizio): è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle differenti categorie di utenze (SOGLIA MINIMA DI PRODUZIONE). La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore ritirato dall’utenza, definendo quindi per ogni categoria DOMESTICA e NON DOMESTICA e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio;
  • Quota Variabile misurata (canone di utilizzo): è calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l’importo dovuto dall’utenza per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista. L’importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri sulla base del “vuoto per pieno”) eccedenti la soglia minima di produzione e il relativo costo unitario determinato per la parte variabile delle utenze domestiche.
UTENZE DOMESTICHE
N° COMPONENTI
PARTE FISSA
€/mq
PARTE VARIABILE 1
Svuotamenti minimi
PARTE VARIABILE 2
Svuotamenti aggiuntivi
1
1,00606
26
volume mastello (30 lt) x n. svuotamenti x costo €/litro svuotamento secco residuo
2
1,09964
35
3
1,19323
41
4
1,28682
43
5
1,36871
48
≥ 6
1,43890
51
UTENZE DOMESTICHE CONDOMINIALI
Il calcolo degli svuotamenti minimi già ricompresi per le utenze domestiche condominiali equivale alle stesse modalità di conteggio per le utenze singole (cioè sulla base del numero di componenti).
Eventuali svuotamenti aggiuntivi relativi ai conferimenti effettuati dal condominio saranno conteggiati sulla base del volume del contenitore/i assegnato/i e il volume dei litri eccedenti verrà ripartito alle singole utenze.
UTENZE NON DOMESTICHE
Per quanto riguarda le utenze non domestiche, gli svuotamenti minimi sono determinati sulla base del coefficiente di produzione Kd (potenziale produzione di rifiuti kg/mq) relativo alla categoria di utenza, moltiplicato per la superficie dell’utenza.
Per il calcolo degli svuotamenti minimi per le utenze sono stati presi come riferimento mastello da 30lt per le utenze singole e carrellato 120lt per condomini e utenze non domestiche.
Per chi supera il numero dei conferimenti minimi previsti, gli svuotamenti saranno addebitati al costo di €/litro 0,1274 ovvero:
  • € 3,822 per mastello da 30 litri
  • € 15,288 per carrellato da 120 litri
  • € 30,576 per carrellato da 240 litri
  • € 45,865 per carrellato da 360 litri
Per le volumetrie minime associate ad ogni tipologia di utenza è possibile consultare la sezione “Portale trasparenza Servizio di Gestione dei rifiuti urbani” – 3.1.j REGOLE PER IL CALCOLO DELLA TARIFFA al seguente indirizzo https://www.trasparenzatari.it/trasparenzatari/?COMUNE=M212

Ultimi articoli