“L’intervento del vicepremier e ministro Matteo Salvini è stato tardivo e, conseguentemente, la precettazione forzata. La legge prevede che per precettare sia prima obbligatorio un tentativo di conciliazione, ma ovvio che farlo con quella tempistica, a poche ore dallo sciopero, da un lato rende il tentativo più formale che sostanziale, ma, lato consumatori, non consente di evitare il pregiudizio degli utenti che oramai avevano rinunciato al viaggio. Non è un caso che la regolamentazione del settore prevede, per evitare l’effetto annuncio, che le revoche che non dipendono da un intervento della Commissione di Garanzia siano fatte con 5 giorni di anticipo e che le procedure di raffreddamento devono tener conto di queste tempistiche, cosa che certo non è avvenuta in questo caso” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.
“Quello che ora dovrebbe fare il ministro Salvini, comunque, per conciliare il diritto di sciopero con quello della libertà di circolazione dei consumatori, è di convocare associazioni dei lavoratori e dei consumatori per rivedere la legge n. 146 del 1990, ad esempio per introdurre lo sciopero virtuale e per rivedere, insieme alla neonata Commissione di Garanzia, le franchigie e le regole di settore. Non si capisce, ad esempio, perché per gli aerei lo sciopero non possa superare le 4 ore mentre per i treni si possa arrivare a 24 ore, o perché la franchigia scatti solo dal 27 luglio, per tutto agosto, considerato che i consumatori oramai vanno in vacanza in modo scaglionato per tutta l’estate” conclude Dona.
L’associazione ricorda che per il trasporto ferroviario è entrato in vigore dal 7 giugno 2023 il nuovo Regolamento (UE) n. 782/2021 che include il diritto all’indennizzo anche in caso di sciopero.
Di seguito un sunto delle regole principali:
1) quando il viaggio è cancellato o è ragionevolmente prevedibile alla partenza un ritardo all’arrivo di 60 minuti o più, l’impresa ferroviaria deve offrire immediatamente al passeggero la scelta tra:
– ottenere il rimborso integrale del biglietto;
– proseguire il viaggio non appena possibile;
– proseguire il viaggio a una data successiva, a discrezione del passeggero.
2) se il passeggero riesce ugualmente a partire e arriva in ritardo, se non è stato informato del ritardo prima dell’acquisto del biglietto, ha diritto, anche in caso di sciopero, a un indennizzo da parte dell’impresa ferroviaria pari a:
- a) il 25 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti;
- b) il 50 % del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti.