L’Antitrust ha avviato un procedimento sulla patatina super piccante a forma di bara, la “Hot Chip Challenge”, che spopola come una sfida su TikTok tra i giovanissimi. Lo comunica l’Unione Nazionale Consumatori in qualità di associazione segnalante.
“Dopo il ministero della Salute che ha assegnato ai carabinieri del Nas il compito di indagare sulla patatina, ora è la volta dell’Antitrust che ha accolto in pieno le nostre tesi. Una battaglia importante che stiamo facendo considerato che la patatina è venduta liberamente, anche ad adolescenti, come se fosse una sfida” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unc.
Secondo l’Antitrust, “il Professionista nella distribuzione e commercializzazione del prodotto denominato “Hot Chip Challenge”, attraverso il richiamo ad una “challenge” – ovvero attraverso il claim “quanto riuscirai a resistere senza correre a bere qualcosa che spenga questo incendio?” – avrebbe sfruttato l’elemento della sfida e della relativa pericolosità come leva per accrescere l’attrattività del prodotto, e di conseguenza delle vendite, in modo da indurre i consumatori (specie, minori adolescenti) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza“.
Una condotta “connotata da profili di particolare pericolosità in considerazione della giovane età, comunque adolescenziale, dei potenziali acquirenti ovvero in considerazione della risonanza che la stessa sfida è in grado di avere attraverso la massiccia diffusione sui social media“, che “potrebbe integrare una fattispecie di pratica commerciale scorretta in violazione …. del Codice del Consumo“.
Inoltre, “sulla base degli elementi acquisiti sussistono nel caso di specie i presupposti perché l’Autorità deliberi, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, la sospensione provvisoria della pratica commerciale posta in essere dal distributore del prodotto in Italia” sia sotto il profilo del fumus boni iuris che del periculum in mora, dato che le condotte “caratterizzate da rilevanti profili di aggressività ed ingannevolezza, sono ancora in atto e sono caratterizzate da un elevato grado di offensività e suscettibili di produrre effetti gravi e irreparabili in quanto idonee, nelle more del procedimento – anche in considerazione della diffusione delle stesse tramite siti internet e social media – a porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori (…),in particolare, consumatori più fragili e vulnerabili in quanto minori ed adolescenti“.
Il procedimento riguarda la società DAVE’S s.r.l., in qualità di distributore in Italia del prodotto denominato “Hot Chip Challenge” della società Hot-Chip s.r.o. con sede legale nella Repubblica Ceca. Il Professionista, con riferimento a memorie e documenti utili alla valutazione dei presupposti per l’eventuale sospensione provvisoria della pratica, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del Regolamento avrà solo 5 giorni di tempo per presentarle.