Limitazioni delle funzioni difensive e della difesa di ufficio nella modifica della disciplina delle impugnazioni penali, proposta dal Governo e approvata in Commissione Giustizia del Senato lo scorso 11 gennaio. E’ quanto rileva l’Organismo Congressuale Forense. Un provvedimento che “lede pesantemente la funzione difensiva e determina una discriminazione incostituzionale nei confronti della difesa d’ufficio. La modifica proposta all’art. 581 comma 1 quater c.p.p., infatti, elimina per il difensore di fiducia l’obbligo di allegare specifico mandato a ricorrere, ma lo mantiene incredibilmente inalterato per il difensore d’ufficio dell’assente a pena di inammissibilità dell’impugnazione. Ciò determina una lesione del diritto dei cittadini appartenenti alle fasce deboli a vedere riconosciuta la loro innocenza e a difendere la loro libertà rispetto alla richiesta punitiva dello Stato. La previsione, peraltro, nell’ascrivere alla difesa d’ufficio una odiosa e inconcepibile funzione di intralcio alla giurisdizione, appare la conseguenza di una idea di giustizia che mette al primo posto principi di economia, considerati prevalenti rispetto al diritto alla libertà dell’individuo”.
Secondo l’OCF, coordinato dall’avvocato Mario Scialla “è peraltro, insanabilmente contraddittorio un ordinamento giudiziario che assegna alla difesa un rango costituzionale e, al contempo, ne limita l’esplicazione proprio nei confronti di chi spesso non ha i mezzi e gli strumenti per assicurarsi un difensore di fiducia. Al contempo, l’impossibilità di proporre appello, nel caso frequente in cui il difensore non riesce a rintracciare il condannato, finisce per frustrare l’essenza stessa del ruolo difensivo e della tutela dell’accusato. Il tutto accade in concomitanza alla divulgazione dei dati ufficiali che ad oggi segnalano un aumento notevole delle persone detenute rispetto al 2016, con un incremento inaccettabile del tasso di sovraffollamento carcerario ed un evidente disallineamento dello Stato rispetto alle prescrizioni della Corte di Strasburgo, ma soprattutto un numero notevole di ristretti in carcere per condanne inferiori ai due anni, dato quest’ultimo che dovrebbe imporre una tutela maggiore per i soggetti deboli. Va detto che l’avere previsto, in adesione alle richieste dell’avvocatura, l’eliminazione della inconcepibile previsione di cui all’art. 581 comma 1 ter c.p.p. dell’obbligo per il difensore di allegare l’elezione di domicilio nel proporre impugnazione nell’interesse dell’imputato presente, è modifica del tutto insufficiente a ripristinare un sistema delle impugnazioni coerente con una giustizia penale di marca liberale. Attesa l’importanza della questione, l’Assemblea dell’OCF del 19 gennaio deciderà quali iniziative intraprendere a difesa del cittadino”.