23 Novembre, 2024
spot_imgspot_img

Acqua, Unc, vittoria al Tar su bollette prescritte

Vittoria in materia di prescrizione delle bollette dell’acqua. Dopo l’esposto all’Antitrust e la relativa condanna ottenuta, i comuni di Prata Sannita e di Letino avevano impugnato al Tar del Lazio la sentenza dell’Authority.

Il TAR Lazio, con due sentenze gemelle del 12 giugno 2024, ha confermato l’esistenza della pratica commerciale scorretta da parte dei due comuni, accertando la sussistenza della condotta relativa all’omessa informativa ai cittadini della possibilità di eccepire la prescrizione, condannando i due comuni a una sanzione di € 5.000,00 ciascuno.

“Queste sentenze sono importanti perché sanciscono il principio che il consumatore deve essere sempre informato dal fornitore del servizio di tutti i diritti e le facoltà nascenti dal rapporto giuridico che li lega: pertanto, al di là dell’effettiva possibilità di eccepire vittoriosamente la prescrizione del credito, il consumatore deve essere semplicemente informato, nei modi prescritti dall’Arera, dell’esistenza di tale possibilità” afferma l’avv. Ivana Russo, dell’Unione Nazionale Consumatori di Cassino che ha sollevato la vicenda, presentato l’esposto all’Antitrust e che, insieme all’avv. Antonio Calvani, è intervenuta ad opponendum al Tar.

Annullato invece parzialmente il provvedimento Antitrust, per quanto riguarda la pratica aggressiva.

“La prescrizione biennale imponeva di separare in bolletta i costi relativi ai consumi idrici dagli altri costi non prescrivibili e di informare i consumatori della possibilità di sollevare l’eccezione di prescrizione. Conseguentemente, l’omissione informativa legittima l’operato dell’Antitrust. Ora questa sentenza avrà un peso decisivo nei giudizi civili in corso” conclude Russo.

Si legge nella sentenza del Tar del Lazio che “l’ente locale non abbia fornito ai consumatori le informazioni necessarie per il corretto esercizio dei loro diritti nascenti dal rapporto contrattuale. In particolare, il Comune non ha inserito nelle fatture le informazioni necessarie a rendere edotto l’utente dell’esistenza di una nuova e diversa disciplina della prescrizione, nonché della possibilità di eccepirla secondo quanto indicato dall’Arera: quest’ultima, peraltro, ha individuato una formula d’avviso standard per tutti i gestori del Sii che l’ente locale non ha mai riportato nei proprî atti indirizzati all’utenza. Inoltre, contrariamente alle prescrizioni Arera, il Comune non ha evidenziato, né in fattura né in altro documento separato, l’ammontare degli importi pretesi per consumi ultra-biennali, per i quali l’utente avrebbe potuto eccepire la prescrizione breve. In aggiunta, il Comune non ha pubblicato, sul sito internet, alcuna informativa inerente all’entrata in vigore del nuovo istituto della prescrizione breve e alle modalità per eccepirla”.

Il Comune di Prata Sannita, dovrà comunque versare la somma aggiuntiva di € 10.000,00 quale sanzione accessoria emessa dall’Antitrust, per non aver ottemperato al provvedimento dell’Autorità.

Ultimi articoli