16 Luglio, 2024
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Comitato per la Legalità, Piano di zona: comunicazione in risposta all’assessore Francesca Cennerilli

 Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comitato per la Legalità.

Innanzitutto ringraziamo l’assessore di Cerveteri, Francesca Cennerilli, per avere risposto prontamente alla nostra istanza (con una nota sottoscritta anche dall’assessore di Ladispoli). Siamo certi che all’assessore non si dispiacerà se i cittadini si avvicinano all’amministrazione e pongano domande sulle modalità di gestione dei servizi. Queste servono proprio a valorizzare e rendere note le scelte dell’amministrazione, nell’esercizio della partecipazione e trasparenza che il legislatore intende “promuovere”. Siamo certi, quindi, che la nostra comunicazione non sarà letta (né così l’abbiamo intesa) per screditare il lavoro delle amministrazioni comunali.
E per sgombrare il campo da eventuali ulteriori malintesi, ci preme precisare (come si evince dalla nostra comunicazione) che i dubbi sollevati riferivano alla gestione “ladispolana” del piano di zona che, proprio nel confronto con Cerveteri, rivela aspetti che, cifre alla mano, non trovano facile giustificazione e (quelli sì) alimentano sospetti che sarebbe opportuno fugare, ma torneremo sul tema in un’altra circostanza.
Tornando alla questione relativa alla riassunzione in servizio del funzionario (ladispolano) collocato a riposo, certamente l’assessore è informata che tale tema è stato messo al centro delle politiche di prevenzione della corruzione, oltre che dei recenti provvedimenti legislativi, che ne hanno ristretto, ulteriormente le possibilità di farvi ricorso.
E poiché non è nostro stile alimentare sospetti, ma fornire riferimenti a fatti certi e disposizioni normative, nel nostro comunicato, proprio per evitare di fare affermazioni generiche e senza fondamento, abbiamo fatto riferimento, sia alla legge, sia a una decisione della Corte dei Conti che riportiamo di seguito.
L’articolo 25 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, al comma 1, reca “ Al fine di garantire la piena e effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, al personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che cessa volontariamente dal servizio pur non avendo il requisito previsto per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti previdenziali ma che ha tuttavia il requisito contributivo per l’ottenimento della pensione anticipata di anzianità previsto dai rispettivi ordinamenti, non possono essere conferiti incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca da parte dell’amministrazione di provenienza o di amministrazioni con le quali ha avuto rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio.”
La disposizione, come si vede, è ispirata ai principi di “trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa”, facendo intendere che la violazione non può essere intrapresa “a cuor leggero”. E non dovrebbe consentire dubbi interpretativi. In ogni caso, come abbiamo già scritto in precedenza, nel 2011, proprio per evitare distrazioni o dimenticanze, torna sull’argomento affermando che “il disposto dell’art. 4 del D.P.R. n. 758/1965, ha la ratio di impedire che la funzione previdenziale della pensione, possa essere elusa da chi, cessando volontariamente dal servizio, intenda proseguire la propria attività lavorativa con la Pubblica Amministrazione lucrando una duplice retribuzione per mezzo d’incarichi tesi a sopperire ad esigenze lavorative generate dalle dimissioni dal servizio: il tutto, ovviamente, in un’ottica di garanzia dei principi di effettiva trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa”.
Nello stesso atto la Corte afferma che “tale condizione possa anche configurarsi nell’ipotesi in cui sia utilizzata l’attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali, in virtù di apposite convenzioni… diversamente si rischierebbe di provocare che, eventuali rapporti funzionali con l’Ente, possano porsi alla base di scelte contrastanti con i principi di correttezza e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche così come previsto dall’art. 97 della Costituzione.
Questo è lo stato delle conoscenze in nostro possesso, per le quali, l’affidamento dell’incarico sarebbe non legittimo, proprio in virtù della disposizione contenuta nella legge 724/1994.
In risposta ai nostri rilievi l’assessore risponde “differentemente da quanto viene affermato nel citato articolo, la Legge non ha posto in questi anni divieti all’utilizzo di personale in pensione”, ma non ci aiuta a comprendere quale atto normativo successivo alle legge che richiamato l’abbia abrogata o disapplicata. E le saremo grati se potesse aiutarci a conoscere il fondamento della sua affermazione, sia per sgombrare il campo da ogni dubbio e conseguenza, sia per arricchire le nostre conoscenze. E lo diciamo con lo stesso rispetto con il quale ci ha scritto, proprio perché siamo consapevoli che la produzione normativa è complessa e nessuno può ritenere di averne una conoscenza completa e aggiornata.
Resta inteso che, qualora non vi siano disposizioni legislative che ne dispongano l’abrogazione o la disapplicazione, il dettato della norma, sembra chiaro e inequivocabile, nel senso di ritenere illegittimo l’affidamento di un incarico a dipendenti dell’amministrazione o di amministrazioni con cui ha avuto rapporti di lavoro.
Per quanto riguarda l’importo corrisposto, da noi riportato in € 32.000,00, ma il cui reale ammontare è € 20.000,00, facciamo ammenda, ma siamo stati indotti in errore dalla tabella che si presta a due diverse letture.
Apprendiamo, infine, che l’incarico è stato affidato al funzionario a riposo, a seguito di una “selezione pubblica” che “magicamente” ha prodotto quell’esito. E ci auguriamo che nell’affermarlo abbia provato un po’ di pudore, immaginando i dubbi non manifestati di tanti lettori, soprattutto se dovesse accertarsi, come temiamo, che la commissione esaminatrice era composta da ex collaboratori di chi ha vinto la selezione, prevalendo su ogni altro concorrente.
E’ a causa di queste strane ricorrenze che il legislatore annovera questi casi tra le ipotesi di corruzione.
In ogni caso non possiamo che apprezzare la gentilezza dell’assessore Cennerilli che ha ritenuto doveroso interloquire con i cittadini per fornire indicazioni e risposte, non sottraendosi al confronto che, invece, viene evitato da chi non ha buoni argomenti.

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