22 Novembre, 2024
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Denunciati due bracconieri nel parco naturale regionale Bracciano Martignano

Campagnano di Roma, con un blitz alle porte della Capitale il Servizio Guardiaparco del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano ha sorpreso due bracconieri residenti a Formello (Roma) intenti a praticare attività venatoria illecita nella Valle del Baccano, zona compresa nell’area naturale protetta lacustre e tutelata con legge regionale dal 1999. Due pattuglie di Guardiaparco hanno fermato R.F. di 65 anni e V.R. di 57 anni in atteggiamento di caccia da frodo con fucile carico, esplosi numerosi colpi verso uccelli migratori, condotta minacciosa anche per la sopravvivenza di specie protette. Sequestrate cartucce da sparo e due armi entrambe calibro 20, un fucile semiautomatico e un altro sovrapposto, i due uomini sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli e ora dovranno rispondere del reato previsto dal codice penale per attività venatoria illecita esercitata da cacciatore in possesso di licenza da porto di fucile ad uso caccia. I due rischiano anche la revoca del porto d’armi. “Mi congratulo col personale Guardiaparco per l’operazione svolta – commenta Vittorio Lorenzetti, presidente dell’ente di gestione del Parco Naturale Regionale Bracciano-Martignano – elogiando i nostri agenti per l’operato, mi preme sottolineare come i sequestri e le denunce siano ancora una volta una chiara dimostrazione di come il rispetto dell’ambiente e delle normative sia sempre al centro dell’impegno quotidiano del personale del Parco”. La legge quadro sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio risale infatti al 1992.

Ribadendo come la caccia è vietata nell’area naturale protetta, negli uffici dell’ente Parco e sul sito Web istituzionale (area download-cartografia) è poi disponibile la cartografia ufficiale con il perimetro tutelato, all’interno del quale sono in vigore le norme di salvaguardia ambientale. Inoltre, ai cacciatori si ricorda che tutto il territorio protetto è debitamente tabellato con apposita segnaletica verticale installata proprio per delimitarne visivamente i confini e che, anche lì dove per deturpamento e/o azione vandalica i segnali risultassero non visibili e/o rimossi, esiste consolidata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione sul divieto di caccia in aree protette, anche regionali, pur se prive di necessaria tabellazione. “Nelle aree protette vige il divieto di caccia indipendentemente dalla esistenza della delimitazione delle aree medesime mediante tabellazione poiché la conoscibilità della perimetrazione è assicurata dalla pubblicazione dei provvedimenti che istituiscono e delimitano le aree protette”. (Sez. III, sentenza 19987 del 27 maggio 2005) “Un’area protetta non necessita di tabellazioni in quanto istituita con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e, quindi, non è invocabile la buona fede in ordine all’esercizio della caccia all’interno della stessa regolarmente istituita”. (Sez. III, sentenza n. 8839 del 27 febbraio 2009) “La mancata posa in essere dalla tabellazione indicante i confini della Riserva Naturale non esclude il dovere giuridico di esaminare le cartografie al fine di conoscere in concreto i confini medesimi della Riserva”. (Sez. III, sentenza del 18 gennaio 2011, n. 1063).

 

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