L’avvocatura italiana interviene nel dibattito pubblico sulla regolamentazione della intelligenza artificiale e della ricerca tecnologica, tema ricorrente nelle notizie a stampa di questi giorni.
Il Congresso Nazionale Forense, nell’alveo di numerose mozioni, ha concordato, infatti, sull’introduzione di soluzioni tecnologiche in materia di giustizia purché esse rispettino i diritti fondamentali e la non-discriminazione, la qualità e la sicurezza dei dati ed il loro costante aggiornamento, la trasparenza, l’imparzialità e l’equità del loro trattamento, il controllo da parte dell’utilizzatore professionale adeguatamente formato e consapevole con la verificabilità sia delle banche dati di input che dei percorsi di loro elaborazione e decisori ed, infine, la salvaguardia del ruolo dell’Avvocato nella giurisdizione e la autonomia e l’indipendenza della funzione giurisdizionale.
OCF ribadisce che è necessario perseverare nella strada intrapresa, ricordando che la tutela dei diritti fondamentali del singolo deve sempre prevalere, come sancito dalla nostra Costituzione all’art. 41, sugli interessi del libero mercato.
Quanto alla Autorità alla quale verrà affidato il compito di disciplinare la applicazione del Regolamento europeo, OCF auspica che il soggetto deputato a tale compito, chiunque esso sia, assuma anche le funzioni di organo etico e tecnico-giuridico di controllo per quelle applicazioni della intelligenza artificiale che abbiano influenza sulla tutela dei diritti; a tal fine essa autorità dovrà essere partecipata e composta anche da operatori della giustizia designati dalle istituzioni forensi e dal Consiglio Superiore della Magistratura.
E ancora, OCF auspica che si affidi alla Autorità da designare lo studio dell’utilizzazione dell’Intelligenza Artificiale nell’ambito della giurisdizione al fine di creare una cultura condivisa tra tutti gli operatori della giustizia e promuovere la loro comune formazione sul tema. Detta Autorità dovrà fornire, altresì, il parere preventivo e vincolante in ordine all’utilizzabilità, nell’ambito della giurisdizione, di ogni strumento di Intelligenza Artificiale destinato ad assistere un’autorità giudiziaria (sia quelli di ausilio alle indagini della polizia giudiziaria e dell’autorità inquirente, sia quelli di predizione o di aiuto alla decisione del giudice), previo accertamento del rispetto dei diritti fondamentali della persona, della conformità ai principi etici e dell’insussistenza o della minimizzazione dei rischi come già ipotizzati, comunque sempre con l’unico fine di assistere l’operatore di giustizia e mai di sostituirlo.