23 Novembre, 2024
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Ddl concorrenza, emendamento su telemarketing selvaggio

Due emendamenti al Disegno di Legge sulla Concorrenza del Pd prevedono di costringere gli operatori ad evidenziare nel display del telefono che l’utente sta per ricevere una chiamata di natura commerciale e che vi sia il prefisso unico per il telemarketing.

“Bene, è una proposta delle proposte di modifica al ddl concorrenza che abbiamo avanzato, ossia rendere finalmente obbligatorio il prefisso unico 0844, ponendo rimedio all’errore della Legge n. 5/2018 che lo prevedeva, ma che poi, all’italiana, ammetteva la deroga” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Quanto all’idea di tornare a far pagare per le ricariche sui telefonini, siamo lieti che il relatore Fabio Pietrella, deputato di Fratelli d’Italia, abbia precisato che l’emendamento non è stato accolto, ma, anche se non ci è ancora chiara la dinamica, è comunque gravissimo che un deputato, chiunque sia, abbia fatto la bella pensata di presentarlo” conclude Dona.

Queste le altre proposte avanzate alle due Commissione della Camera in tema di teleselling:

  1. a) di tornare al sistema dell’opt in, ossia al regime valido fino al 2009 che proibiva di telefonare a qualcuno se non aveva dato prima il suo espresso consenso ad essere chiamato. L’inversione è necessaria visto il fallimento della legge n. 5 dell’11 gennaio 2018.
  2. b) di togliere valore ai contratti fatti al telefono per quanto riguarda luce e gas e investimenti finanziari.
  3. c) di prevedere indennizzi automatici per i consumatori che ricevono telefonate nonostante siano iscritti al Registro delle Opposizioni e che segnalano la violazione al Garante della Privacy, che deve quindi, avere maggiori poteri d’intervento.
  4. d) di considerare sempre aggressiva la pratica di telefonare a chi è iscritto al Registro delle Opposizioni, anche se si tratta di una singola chiamata.
  5. e) di prevedere, nel caso di vendite al telefono, l’obbligo della registrazione di tutte le chiamate, anche quelle iniziali promozionali in cui viene descritta l’offerta e che precedono solitamente quella che viene poi registrata, e comunque dell’intera conversazione. Le registrazioni parziali, infatti, non consentono di capire se il consumatore è stato precedentemente ingannato con false dichiarazioni e se di tratta dell’attivazione di servizi non richiesti.

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