Come previsto dal decreto del 1° giugno le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 avranno una quota contributiva ridotta
Le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2021 avranno una quota contributiva più leggera. A stabilirlo è stato il decreto 1° giugno 2020 di revisione triennale dei coefficienti di trasformazione del montante contributivo, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 147/20 di giovedì scorso. La forbice dei coefficienti, che oscillava da 4,20% in corrispondenza dei 57 anni a 6,513% per chi accedeva a pensione con 71 anni, dal prossimo anno si abbassa infatti tra 4,186% e 6,466 per cento.
A conti fatti, una dipendente pubblica con 67 anni di età, con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, e quindi con una quota contributiva dal 1° gennaio 1996 e con un montante contributivo di circa 681mila euro, vedrà scendere il suo assegno complessivo da 64mila euro a 63.700 euro. Il taglio delle quote contributive oscilla tra uno 0,33% in corrispondenza dei 57 anni di età, uno 0,4767% per i 65 anni di età, fino ad arrivare a un taglio dello 0,7216% per chi accede alla pensione con 71 anni di età.
Con il Dm 5 novembre 2019, il Mef ha certificato che dal 1° gennaio 2021, i requisiti di accesso alla pensione non subiranno ulteriori adeguamenti
poiché la variazione legata all’incremento della speranza di vita, per effetto di arrotondamento al primo decimale, è stata pari a “zero”. Ci si aspettava una neutralità di tale certificazione, con conseguente riflesso “nullo” sui coefficienti contributivi. La riforma Dini (legge n. 335/1995) stabilisce che la revisione dei coefficienti contributivi avvenga ogni tre anni, mentre il Dl n. 201/2011 Salva Italia ha previsto, per uniformare la periodicità temporale di adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione con la procedura di revisione dei coefficienti per gli aggiornamenti successivi al 2019, che la periodicità diventi biennale.
Tuttavia il titolo del decreto 1° giugno 2020 prevede una revisione triennale.
Per i lavoratori con almeno 18 anni di contributi entro il 1995, l’impatto sarà minore considerato che la quota contributiva viene calcolata dal 1° gennaio 2012 e, quindi, a fronte di un montante contributivo di 100mila euro, derivante da uno stipendio annuo di 30mila, la quota C di pensione scenderà da 5.604 euro a 5.575 euro, con un taglio di 29 euro lordi annuali. Per costoro, l’impatto potrebbe essere nullo per effetto del “doppio calcolo” previsto dalla legge n. 190/2014, dove non è prevista la quota contributiva.
I nuovi coefficienti si applicano per le pensioni che avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021, quindi non sono interessati i soggetti già pensionati, nonché coloro che accederanno alla pensione il 1° dicembre 2020. Per gli iscritti alle gestioni che prevedono una decorrenza inframensile, come la Gestione Dipendenti Pubblici, l’accesso a pensione potrà avvenire anche il 31 dicembre 2020. Alla revisione dei coefficienti, deve aggiungersi anche l’impatto che l’attuale congiuntura economica avrà sul tasso annuo di capitalizzazione calcolato dall’Istat, al fine di rivalutare il montante contributivo accumulato. Il Dl n. 65/2015 ha comunque previsto che la rivalutazione non possa essere negativa, salvo recupero sulle rivalutazioni successive.
(Il Sole24Ore)