Tutte le novità sul superbonus del 110% che
consente di realizzare, quasi gratis, lavori di ristrutturazione degli immobili che portino ad un miglioramento energetico è atteso come la manna dal cielo sia dai contribuenti sia dalle imprese edilizie.
Tuttavia da quando è stato annunciata l’agevolazione fiscale, come evidenzia laleggepertutti.it, sono emersi diversi paletti ed è ipotizzabile l’introduzioni di nuovi elementi prima dell’approvazione definitiva del dl Rilancio.
Possono beneficiare del superbonus del 110% per la ristrutturazione con miglioramento delle prestazioni energetiche di un edificio le persone fisiche che detengono le unità immobiliari al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.
Rientrano le spese per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si valuta l’eventuale proroga a tutto il 2022.
L’agevolazione è valida anche per le seconde case.
La detrazione spetta anche a: soggetti Ires come gli ex Iacp; società aventi le stesse finalità sociali (per gli immobili di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà o da loro gestiti per conto dei Comuni); cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
In caso di interventi sulle parti comuni dello stabile, ne hanno diritto: persone fisiche; professionisti; imprese, comprese le società di persone o capitali. L’oggetto dei lavori può essere: un’abitazione, anche se non adibita ad abitazione principale; un ufficio; un negozio.
Sono beneficiarie se non esercitano attività di impresa, arti e professioni. Si ha diritto anche in caso di: interventi sulle parti comuni dell’edificio di un unico proprietario e, quindi, non condominiale; edificio unifamiliare adibito ad abitazione principale. Rimane tale anche se viene parzialmente affittata e, quindi resta il diritto al superbonus.
Non si ha diritto sui lavori in immobili diversi da quello adibito ad abitazione principale, a meno che si tratti di interventi antisismici o dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo.
L’agevolazione viene riconosciuta se i lavori di ristrutturazione dell’immobile contengono almeno uno di questi tre interventi cosiddetti trainanti: isolamento termico dell’edificio (cappotto termico); sostituzione dell’impianto di condizionamento con caldaia a condensazione; installazione di impianto a pompa di calore.
Per avere la detrazione del 110%, è necessario pagare i lavori con bonifico bancario o postale (cosiddetto bonifico parlante) da cui risulti: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del bonifico.
Per l’installazione delle colonnine di ricarica, il pagamento può avvenire con bonifico o con qualsiasi strumento tracciabile, senza l’obbligo su specificare le informazioni sopra citate e senza la trattenuta dell’8%.
I limiti di spesa dei tre interventi trainanti sono di 30mila o 60mila euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, rispettivamente per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti sulle parti comuni degli edifici o per l’isolamento termico ovvero di 30mila euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti di edifici unifamiliari.
Il decreto concede la possibilità di:
- godere direttamente della detrazione fiscale o di trasformarla in credito d’imposta, con la facoltà di cederlo all’impresa che effettua i lavori o a terzi;
- convertire la detrazione in un pari contributo a mezzo sconto in fattura da parte del fornitore, il quale potrà, a sua volta, utilizzarlo come credito d’imposta, successivamente cedibile.
Il provvedimento prevede la detrazione del 110% sui lavori di isolamento termico (ad esempio, il cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’immobile.
Per la realizzazione dell’isolamento, bisogna utilizzare materiali che rispettino i criteri ambientali minimi e che garantiscano una prestazione della superficie coibentata migliore rispetto ai limiti previsti dalla legge ancora in vigore.
I possibili interventi comprendono: cappotto termico: il materiale isolante viene posato sulla superficie previa pulizia e preparazione e poi fissato tramite elementi meccanici o colla. La finitura prevede la rasatura esterna e la tinteggiatura; insuflaggio: viene inserito del materiale sfuso nelle intercapedini vuote delle pareti; isolante all’interno: il materiale isolante viene collocato sulla superficie interna delle pareti, vale a dire sulla parte privata dell’immobile anziché sulla parte esterna e, quindi, comune dell’edificio.
Per quanto riguarda il superbonus 110% su impianto di riscaldamento,
la detrazione si applica alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento esistente con uno alimentato da pompa di calore o con caldaia a condensazione o con sistema di microgenerazione.
La pompa di calore: Il sistema pompa energia da uno spazio a temperatura più bassa a uno a temperatura più alta. Garantisce un passaggio di calore secondo un percorso opposto a quello che si verificherebbe in natura. È in grado sia di scaldare sia di raffreddare l’ambiente. Le più diffuse sono quelle a compressione di gas alimentate a energia elettrica. Pertanto, sono adatte a lavorare abbinate ad un impianto fotovoltaico. La caldaia a condensazione: L’apparecchio recupera il calore contenuto nei fumi di combustione i quali, raffreddandosi, parzialmente condensano. Richiede apposite canne fumarie, diverse da quelle tradizionali. Difficilmente, però, può garantire da sola il salto di due classi energetiche necessario per ottenere il superbonus: ci sarà bisogno di altri interventi di isolamento termico.
Se abbinati agli interventi di efficientamento energetico sopra citati, è possibile ottenere la detrazione del 110% anche sull’installazione di: pannelli fotovoltaici; serramenti con miglioramento dell’isolamento termico e acustico; pannelli solari; colonnina di ricarica elettrica.
Beneficiano della detrazione del 110% i seguenti interventi antisismici: messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici; lavori per il passaggio ad una o due classi di rischio sismico inferiori; acquisto di edifici antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione in zona sismica 1, 2 e 3.
Prevista una detrazione del 90% sulla sottoscrizione di una polizza a copertura del rischio di eventi calamitosi in caso di cessione del credito ad un’impresa di assicurazione.
Tetto di spesa: 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Per usufruire del superbonus del 110% occorre presentare: progetto; relazione di conformità prima dell’inizio dei lavori; attestato di qualificazione energetica per la chiusura dei lavori; attestato di prestazione energetica (l’Ape).
Previsti controlli dell’Agenzia delle Entrate sulla documentazione presentata dal contribuente. In caso di assenza dei requisiti, si prevede: la restituzione dell’importo relativo alla detrazione non spettante; il pagamento di interessi sull’importo sopra citato. Le sanzioni verranno applicate: nei confronti del contribuente; in solido con il fornitore se venisse riscontrato il «concorso nella violazione» insieme a chi ha ceduto il credito d’imposta.
(AdnKronos)