21 Dicembre, 2024
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Il ‘coprifuoco’ scatterà alle 22, lo prevede la bozza del dpcm

Da quell’ora fino alle 5 del mattino seguente ci si potrà spostare solo per lavoro, per salute e per stati di necessità. Tra le altre misure, trasporti al 50% di capienza, dad per le superiori e chiusura delle Regioni rosse

Il ‘coprifuoco’ scatterà alle 22: da quell’ora fino alle 5 del mattino seguente saranno consentiti esclusivamente “gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. È in ogni caso fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per l’intero arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”. è quanto si legge in una bozza del nuovo dpcm messo a punto dal governo per contrastare l’emergenza covid che entrerà in vigore il 5 novembre avrà durata fino al 3 dicembre.

Trasporti al 50% per evitare il sovraffollamento

“A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza Covid-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti”.

Didattica distanza per scuola secondaria

“Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica” in modo che “il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata”. è quanto si legge in una versione della bozza del Dpcm. “Resta salva – si legge nella bozza – la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti convolti e in caso di disturbi specifici di apprendimento e di altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata, in modo che sia garantita una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione”.

Mascherina in classe

“L’attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina”.

Chiuse le ‘regioni rosse’

Stretta per le ‘regioni’ che “si collocano in uno ‘scenario di tipo 3’ e con un livello di rischio ‘alto'”. Cosi’ nella bozza del Dpcm, “con ordinanza adottata dal Ministro della salute d’intesa con il presidente della Regione interessata”. Previsto lo stop agli spostamenti. “Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale verifica “il permanere dei presupposti”. Le ordinanze “sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto”.

Nelle Regioni individuate ad alto rischio “sono applicate le seguenti misure di contenimento”: “è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori”, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. “Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti n cui la stessa è consentita”, si specifica, “è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Ed ancora: “è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”.

In regioni rosse stop a bar, ristoranti e parrucchieri

Nelle regioni che verranno indicate ad alto rischio “sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze”. Non solo. Nelle zone rosse “sono sospese le attività inerenti servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti”.

Dad dalle medie nelle zone rosse

“Ferma la possibilità di svolgimento in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza”. Resta salva “la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia richiesto l’uso di laboratori o sia necessaria in ragione della situazione di disabilità dei soggetti coinvolti e in caso di bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata”, si legge nel provvedimento.

Nella Pa percentuale elevata di smart working

“Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale piu’ elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l’effettività del servizio erogato”

Con rischio alto attività motoria vicino casa

Nelle regioni considerate a rischio ‘Alto’ ed indicate nello ‘Scenario 4′ “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresi’ consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale”.

Stop a mostre e musei

“Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura”.

Nel week end chiusi i centri commerciali

“Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonchè gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”.

Sospese le crociere

“Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, e fermo restando il completamento delle crociere in atto entro l’8 novembre 2020, dalla data di adozione del presente Dpcm sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana. Sino al completo sbarco dei passeggeri e dei marittimi impiegati nei servizi in parola, le imprese armatoriali sono obbligate al rispetto delle prescrizioni”.

Stop ai concorsi, ma non per la sanità

Il nuovo Dpcm anti-Covid prevede “la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione – si legge nel provvedimento – dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonchè ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile”.

(Agi)

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