Proroga di 7 mesi fissata dalla Ue. Italia armonizza i diversi provvedimenti già presi
ROMA – L’Italia ha recepito ufficialmente il regolamento dell’Unione Europea 698/2020 dello scorso 25 maggio che, per l’emergenza Coronavirus
e in funzione del successivo ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, ha uniformato su tutto il territorio della Ue la proroga di 7 mesi delle scadenze dei documenti – come patenti, revisioni, CQC e altri documenti – che erano state decise in precedenza dai vari Paesi. La circolare 0051340 del Ministero dell’Interno datata 5 giugno 2020 indica le nuove scadenze che sono valide dal 4 giugno 2020 in tutti gli Stati dell’Unione Europea, Italia compresa. Nel caso specifico delle patenti di guida, scadute o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la loro validità si considera prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata e in tale periodo il titolare potrà di circolare in tutta l’UE. Questa disposizione, va sottolineato, risulta più favorevole rispetto alla norma introdotta dal decreto Cura-Italia di marzo. Con quel provvedimento era stata prorogata fino al 31 agosto 2020 la validità delle patenti in scadenza dal 31 gennaio.
Tuttavia, i titolari di patente con scadenza 31 gennaio 2020 – essendo questa data fuori dall’applicazione della normativa europea – potranno usufruire dell’estensione di validità solo fino al 31 agosto 2020 e solo per la circolazione sul territorio italiano. Il nuovo regolamento Ue del 25 maggio e valido in Italia dal 4 giugno proroga egualmente di 7 mesi le revisioni di tutti i veicoli a motore appartenenti alle categorie M (automobili), N (veicoli commerciali), 03 (rimorchi con massa massima tra 3,5 e 10 tonn), 04 (rimorchi con massa massima superiore a 10 tonn) e Ts (trattori stradali o motrici) con scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020. Durante questo periodo i veicoli interessati potranno circolare liberamente sul territorio dell’Unione Europea. La disciplina europea necessita però di essere armonizzata con la norma nazionale che autorizzava i veicoli da revisionare entro il 31 luglio 2020 a circolare sino al 31 ottobre 2020.
Pertanto per i veicoli immatricolati in Italia delle categorie M, N, 03, 04 e Ts sono previsti diversi calendari. Quelli con revisione scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale. Quelli con revisione scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020. Quelli la cui revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei Paesi Ue compresa l’Italia per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia. Infine i veicoli appartenenti alle categorie L (ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli), O1 (rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t) e O2 (rimorchi con massa massima tra 0,75 e 3,5 t) immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020 – esclusi dall’applicazione del regolamento europeo – possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
Per quanto riguarda la carta di qualificazione del conducente (CQC) – cioè l’abilitazione di guida professionale necessaria ai conducenti per il trasporto di merci o persone su strada – il termine di scadenza di validità del codice armonizzato 95 apposto sulla patente di guida o sulla carta di qualificazione del conducente (CQC), scaduta o in scadenza tra il primo febbraio e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata di 7 mesi e in questo periodo è consentito circolare su tutto il territorio dell’Ue, Italia compresa. Se però la CQC è stata rilasciata in Italia, anche in questo caso viene coordinato il regolamento europeo con le norme italiane, secondo cui le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservavano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza che, al momento, corrisponde al 29 ottobre 2020. Il regolamento Ue prevede inoltre che l’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi dei veicoli per trasporto merci e persone, che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il primo marzo e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro 6 mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’Ue e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione, Italia compresa.
(Il Mattino)