28 Dicembre, 2024
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Migranti: stop multe salate a Ong e più accoglienza

Il nuovo decreto sicurezza, che modifica i dl Salvinì,

ha superato il primo scoglio alla Camera. Ok alla fiducia con 298 sì

Il decreto Migranti supera il primo ‘scoglio’ della fiducia alla Camera, e si avvia verso la conversione in legge, che deve avvenire entro il 20 dicembre, pena la decadenza. L’ultimo passaggio toccherà al Senato. Il provvedimento, che modifica i decreti Salvini in tema di immigrazione, e introduce il daspo per i violenti della movida, è fortemente osteggiato dal centrodestra, in particolar modo dalla Lega.

Dopo una lunga ‘gestazione’, a causa delle divisioni interne alla maggioranza, il decreto ha visto la luce a fine ottobre, subendo alcune modifiche durante l’esame in commissione, dove le opposizioni hanno tentato di rallentarne l’esame mettendo in atto un duro ostruzionismo. Diverse le novità rispetto alla normativa introdotta dai due decreti Sicurezza: niente più multe milionarie alle Ong, viene ampliato il sistema di accoglienza, con l’introduzione del regime di protezione speciale, e viene eliminato il tetto massimo di ingressi per motivi di lavoro, legato al decreto flussi.

 Queste le principali novità contenute nel decreto Migranti:

– STOP A MULTE MILIONARIE PER ONG E CONFISCA NAVI: si allenta la stretta sulle Ong. Il decreto infatti cancella le multe salate alle navi che violano il divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane e viene eliminata la confisca ed eventuale distruzione dell’imbarcazione. Il “divieto di navigazione” non opera nel caso in cui si svolgano attività di soccorso, immediatamente comunicate alle autorità italiane e dello Stato di bandiera. L’inosservanza del divieto o del limite di navigazione comporta una sanzione da 10 mila a 50 mila euro. Il decreto Sicurezza del governo giallo-verde prevedeva che in caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane si applicasse al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 150.000 a 1.000.000 euro (con estensione della responsabilità solidale all’armatore della nave). Inoltre, prevedeva che fosse sempre disposta la confisca della nave utilizzata per commettere la violazione, procedendosi immediatamente a sequestro cautelare.

– STOP A TETTO MASSIMO QUOTE: il decreto interviene sulle previsioni del Testo unico immigrazione sui flussi di ingresso di stranieri non appartenenti all’Unione europea per motivi di lavoro, subordinato o autonomo. Le nuove norme dispongono che in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione annuale, il presidente del Consiglio possa provvedere in via transitoria, con proprio decreto. Sono quindi soppressi il termine del 30 novembre di ciascun anno e il limite delle quote stabilite nell’ultimo decreto emanato, attualmente previsti.

– PERMESSO DI SOGGIORNO: una delle novità introdotte dal decreto Migranti riguarda il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno. Con le nuove norme viene meno l’ambito di discrezionalità nella valutazione dei “seri motivi”, attribuita al Questore. Viene fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.

– AMPLIATA LA CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN PERMESSI DI LAVORO: è prevista la conversione in permesso per motivi di lavoro, dei permessi di soggiorno per protezione speciale; per calamità; per residenza elettiva; per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide; per attività sportiva; per lavoro di tipo artistico; per motivi religiosi; per assistenza minori; per cure mediche dovute a gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie.

– MENO POTERI A MINISTRO INTERNO: viene eliminata l’attribuzione in capo al ministro dell’Interno della competenza a limitare o vietare l’ingresso, il transito, la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di sicurezza pubblica o di contrasto di violazioni delle leggi sull’immigrazione. La disposizione prevedeva che il titolare del Viminale potesse limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale (salvo che si trattasse di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale), per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

– NO ESPULSIONE PER CHI RISCHIA PERSECUZIONI PER ORIENTAMENTO SESSUALE: l’orientamento sessuale e l‘identità di genere rientrano tra i motivi per cui non può essere disposta l’espulsione. La nuova norma estende quindi l’ambito di applicazione del divieto di respingimento e di espulsione. La disposizione del Testo unico prevede divieto di respingimento e di espulsione verso Paesi nei quali lo straniero corra un rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione. Durante l’esame in commissione, tra i motivi della persecuzione sono stati inseriti anche “l’orientamento sessuale” e “l’identità di genere”.

– PROTEZIONE SPECIALE: passa da uno a due anni la durata del permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato, a determinate condizioni, a coloro cui è stata respinta la domanda diprotezione internazionale, ma ricorrano le condizioni che vietano l’espulsione del richiedente (quali il rischio di persecuzione o di tortura).

– ACCOGLIENZA, ARRIVA IL ‘SAI‘: il decreto Migranti modifica nuovamente le norme sul sistema di accoglienza. Dopo l’eliminazione dello Sprar (Sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati), attraverso i decreti Salvini, e l’istituzione del Siproimi (Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati), arriva ora il Sistema di accoglienza e integrazione-Sai. Due le novità principali: ampliamento della platea dei potenziali beneficiari delle prestazioni del sistema di accoglienza, che oltre ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati, ricomprende anche i richiedenti la protezione internazionale; i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale per i soggetti per i quali vige il divieto di respingimento o di espulsione; i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche. In secondo luogo, i servizi prestati nell’ambito dei progetti degli enti locali finalizzati all’accoglienza vengono divisi in due tipologie: servizi di primo livello (tra cui assistenza sanitaria, mediazione linguistico-culturale, corsi di lingua italiana) e servizi di secondo livello (servizi aggiuntivi, finalizzati all’integrazione come l’orientamento al lavoro e la formazione professionale). Esaurito il periodo di accoglienza i soggetti vengono avviati ad ulteriori percorsi di integrazione.

 CITTADINANZA: viene fissato in ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei (in luogo degli attuali quarantotto mesi) il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione.

 ISCRIZIONE ANAGRAFICA: il richiedente protezione internazionale, a cui sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta di asiloovvero la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione internazionale, viene iscritto nell’anagrafe della popolazione residente, con il rilascio di una carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

– DIVIETO CELLULARI IN CARCERE: il decreto contiene norme a contrasto dell’introduzione e utilizzo di dispositivi di comunicazione in carcere. Viene introdotto l’articolo 391-ter nel codice penale che punisce con la reclusione da 1 a 4 anni chiunque mette a disposizione di un detenuto un apparecchio telefonico. Specifiche aggravanti sono previste quando il reato è commesso da un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio o un avvocato.

 DASPO PER MOVIDA VIOLENTA E STRETTA SU SPACCIO, ANCHE SUL WEB: divieto di accesso a bar, pub e locali pubblici per chi vende droga, e inasprimento del carcere, anche nei confronti di chi ha preso parte a una rissa. Il decreto inasprisce il cosiddetto ‘Daspo urbano‘: il Questore può applicare il divieto di accesso ai locali pubblici, nonché a strutture scolastiche e universitarie, anche nei confronti dei soggetti che non abbiano ancora una condanna definitiva ma abbiano riportato una o più denunce, negli ultimi tre anni, relativamente alla vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope. In caso di violazione del divieto, c’è la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8.000 a 20.000 euro. Quanto alla movida violenta, rispetto alla cosiddetta ‘norma Willy‘ (così ribattezzata a seguito dell’uccisione del giovane Willy Duarte a Colleferro), si inaspriscono le pene per i soggetti coinvolti in risse, prevedendo che, qualora qualcuno resti ucciso o riporti lesioni personali, anche la sola partecipazione alla rissa viene punita con la reclusione da tre mesi a sei anni e viene aumentata la multa prevista per chi partecipa alla rissa da 309 a 2.000 euro. Stretta anche sul web: scatta l’oscuramento, già previsto per il contrasto allapedopornografia online, per quei siti che vengono utilizzati per la commissione di reati in materia di stupefacenti.

(Agi)

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